Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli parla delle Polizze catastrofali
È stata disposta la proroga dell’obbligo di polizze sulle catastrofi naturali al 1.10.2025 per le medie imprese e al 01.01.2026 per le piccole e micro imprese, rimasto invariato al 31.3.2025 il termine per le grandi imprese.
Si è dato tempo alle imprese (soprattutto minori) per affrontare i nuovi obblighi, valutando proposte di copertura che solo di recente – data anche la lunga gestazione del Dm – hanno potuto adeguarsi alla legge.
Polizze già stipulate e obbligo a contrarre
Così il Dl non impedisce di assicurarsi sin da oggi con una polizza conforme alla legge. Anzi in qualche modo richiede che le imprese sfruttino il rinvio per coprirsi senza arrivare in ritardo alle prossime scadenze del 1° ottobre 2025 per quelle di medie dimensioni e del 1° gennaio 2026 per le piccole e micro realtà.
Perciò resta operante l’obbligo a contrarre imposto dalla legge alle compagnie attive nel settore, che dovranno accogliere le richieste di copertura con polizze conformi alla legge e al Dm.
Polizze precedenti e rinnovi
Rimane anche la disciplina transitoria, in particolare per la complessa gestione delle polizze in corso e dei loro rinnovi. Se non conformi a legge e Dm sarà necessario adeguarle «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse» (l’articolo 11 del Dm). Se però il primo quietanzamento cadesse prima della scadenza della proroga l’impresa può rimandare, nel rispetto del termine di proroga, la definitiva scelta della soluzione di legge a lei più confacente. Il “primo” quietanzamento “utile” dovrebbe perciò essere l’ultimo prima della scadenza della proroga cui l’impresa ha diritto (ad esempio, una polizza non a norma con quattro scadenze trimestrali stipulata da una media impresa il 1° gennaio 2025 andrebbe adeguata non alla scadenza del 1° aprile né a quella di luglio, ma a quella di ottobre).
Requisiti dimensionali
Il Dl fissa termini diversi secondo le dimensioni delle imprese, distinguendo tra piccole e microimprese e medie imprese, rinviando a una disciplina Ue che le classifica in base a totale dello stato patrimoniale, ricavi netti di vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti.
Per le grandi imprese, invece, resta il termine del 1° aprile 2025, ma con una tolleranza di 90 giorni (sino al 1° luglio) senza sanzioni.
Di seguito i parametri dimensionali da considerare alla data di chiusura del bilancio per individuare il tipo d’impresa:
- Grandi imprese:
– fatturato maggiore di 150 milioni di euro
– numero di dipendenti pari o superiore a 500
- Media impresa:
– meno di 250 dipendenti
– fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro oppure bilancio totale ≤ 43 milioni di euro
- Piccola impresa sono:
– meno di 50 dipendenti
– fatturato o bilancio annuo ≤ 10 milioni di euro
- Microimpresa
– meno di 10 dipendenti
– fatturato o bilancio annuo ≤ 2 milioni di euro
Sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:
- le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
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