Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta il riversamento del Credito R&S del periodo 2015-2019
È stato approvato il nuovo modello di istanza per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019 indebitamente utilizzato, che deve essere presentato entro il 3 giugno 2025 da parte dei contribuenti che intendono usufruire della riapertura del termine disposta dal Dl 25/2025.
Tale modello può essere utilizzato anche per la sostituzione dell’istanza originaria presentata entro il 31 ottobre 2024, barrando la casella «Istanza sostitutiva». La sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa è sempre possibile fino al 3 giugno 2025, a condizione che risulti validamente presentata la domanda originaria.
Le somme dovute a seguito della regolarizzazione devono essere versate entro il 3 giugno 2025 in un’unica soluzione oppure in tre rate di pari importo da corrispondere entro il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 ed il 16 dicembre 2026. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi legali decorrenti dal 4 giugno 2025.
I soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento entro il 31 ottobre 2024, ed optato per il pagamento rateale, con la prima rata già versata entro il 16 dicembre 2024, sono tenuti ad effettuare i successivi versamenti rateali entro il 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026, ma con interessi ora calcolati a decorrere dal 4 giugno 2025, e non più dal 16 dicembre 2024.
Inoltre, i soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento precedente entro il 31 ottobre 2024 e che nel frattempo non hanno effettuato il versamento in un’unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno ora effettuare il riversamento in base all’opzione effettuata nell’istanza e alle nuove scadenze fissate dal Dl 25/2025.
La richiesta può essere presentata da tutti i soggetti che, ai fini della determinazione del credito maturato per l’attività di ricerca e sviluppo, per i periodi di imposta 2015-2019 hanno: realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 145/2018; commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità; commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La richiesta di regolarizzazione non può essere presentata nei casi in cui sia accertato o constatato che il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato: di condotte fraudolente; di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
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