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Studio BMGR Crema - Sintesi novità – Conversione Decreto Fiscale Omnibus
Studio BMGR Crema - Sintesi novità – Conversione Decreto Fiscale Omnibus

Sintesi novità – Conversione Decreto Fiscale Omnibus

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta la Sintesi novità – Conversione Decreto Fiscale Omnibus 

 

  • Convertito il Decreto Fiscale
  • Le novità della conversione del c.d. Decreto Omnibus
  • Le novità della c.d. IRES premiale
 
Convertito il Decreto Fiscale
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, la Legge n. 108/2025, di conversione con modifiche del D.L. n. 84/2025 relativo a “Disposizioni urgenti in materia fiscale”. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.
 
Art. 1, comma 1, lett. h)
Reddito di impresa
Vengono apportate alcune modifiche al reddito di impresa in riferimento alle spese di vitto e alloggio di coordinamento rispetto alle novità introdotte per il reddito di lavoro autonomo. Inoltre, all’art. 109, TUIR, sono inseriti: – il comma 5-bis, prevedendo che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/1992, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997; e – il comma 5-ter, con cui è stabilito che tali spese, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle medesime condizioni di cui sopra.
 
Art. 1, comma 1-bis
Tassazione usufrutto e costituzione di diritti reali di godimento
Viene chiarito che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre rappresenta una plusvalenza, tassabile ai sensi delle lett. b) e b-bis) al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
 
Art. 1-bis
Regime dell’aliquota addizionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili
A decorrere dal periodo d’imposta 2025, anche a:
 
  • intermediari finanziari intesi come: 1) i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 38/2005, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 2) i confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112-bis, D.Lgs. n. 385/1993; 3) gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’art. 111, D.Lgs. n. 385/1993;
    4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
  • società di partecipazione finanziaria intese quali soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari si rende applicabile la disciplina prevista dall’art. 33, D.L. n. 78/2010 in materia di stock option ed emolumenti. Ai sensi di tale norma, su tali compensi che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10%.
Art. 6-bis
Esenzione IMU per lo svolgimento di attività sportive
Viene previsto che ai fini dell’esenzione IMU di cui all’art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, per l’applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all’art. 1, comma 1, lettera m), Regolamento di cui al Decreto MEF n. 200/2012, i Comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all’art. 4, comma 6, Regolamento. I corrispettivi medi di cui sopra sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all’interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale. Nelle more dell’attuazione, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, Legge n. 289/2002, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 39/2021, a valere dall’anno di iscrizione nel predetto registro.
 
Art. 10
Disposizioni in materia di split payment
Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e in riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, il meccanismo dello split payment non si applica alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti IVA; con il Decreto MEF di cui al comma 1 dell’art. 17-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 2 agosto 2025, data di entrata in vigore della Legge di conversione.
 
Art. 12-ter
Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al CPB 2025/2026
Viene previsto che i soggetti che hanno applicato gli ISA e che, relativamente al biennio d’imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al CPB, possono procedere a un
regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Il ravvedimento è applicabile per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni per il ravvedimento.
 
Determinazione della base imponibile
La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 2 agosto 2025, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
 
  1. 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  2. 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  3. 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  4. 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  5. 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  6. 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. La base imponibile dell’IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura di cui sopra.
Aliquote
Per le annualità 2019, 2022 e 2023, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è applicata con l’aliquota del:
 
  1. 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  2. 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  3. 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Per le annualità 2019, 2022 e 2023, ai fini IRAP l’imposta sostitutiva è pari al 3,9%. Limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, in ragione della pandemia di COVID-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.
 
 
 
**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO
 
 
 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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