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Studio BMGR Crema - ROTTAMAZIONE QUINQUIES
Studio BMGR Crema - ROTTAMAZIONE QUINQUIES

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta la ROTTAMAZIONE QUINQUIES

 

La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) prevede la riapertura della definizione agevolata (rottamazione-quinquies) per i debiti affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da:

  • mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter, Dpr 633/1972 (controlli automatici e formali delle dichiarazioni)
  • dall’omesso versamento di contributi previdenziali (dichiarati) dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
  • importi omessi per infrazioni al Codice della strada.

I debiti oggetto della definizione (anche se oggetto di precedenti rottamazioni decadute) possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non sono da corrispondere, invece, le somme affidate all’agente della Riscossione a titolo di interessi (da ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora, rispettivamente, ai sensi degli articoli 20 e 30, Dpr 602/1973), le sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio.

La definizione delle infrazioni al Codice della strada determina il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge, ma non la sanzione.

Non rientrano nel perimetro della rottamazione dei ruoli i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (ad esempio, derivanti dal disconoscimento dell’agevolazione «prima casa» o da dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata telematicamente entro il 30 aprile 2026, con indicazione del numero di rate scelto, mentre l’agente della Riscossione liquiderà gli importi da pagare entro il 30 giugno 2026.

A seguito della presentazione della domanda saranno inibite le azioni cautelari ed esecutive; inoltre, sino al 31 luglio 2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli che saranno inclusi nella domanda di rottamazione.

Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026. È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare con interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.

Si decade dalla rottamazione (con riemersione del debito oggetto di definizione) se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Successivamente alla trasmissione dell’istanza, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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