Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli comunica: RENTRI, DAL 15.9.2026 RITORNA OBBLIGATORIA LA CORRETTA E COMPLETA TRASMISSIONE DEI DATI
Dal 15 settembre 2026, ritorna obbligatoria la corretta e completa trasmissione dei dati presenti nei formulari al Registro elettronico tracciabilità dei rifiuti (Rentri).
Le imprese tenute al formulario elettronico introdotto dal Rentri (cosiddetto XFir) non possono più scegliere tra carta e digitale e devono obbligatoriamente utilizzare solo il formato elettronico.
Di seguito si segnalano i casi in cui è obbligatorio utilizzare il formulario digitale o i casi in cui è possibile optare per il cartaceo:
- chi deve usare l’XFir:
a) produttori di rifiuti pericolosi iscritti al Rentri (a prescindere da numero dei dipendenti e dal settore di appartenenza);
b) produttori di rifiuti non pericolosi che superano i 10 dipendenti. - chi può ancora scegliere il cartaceo: le imprese che hanno fino a 10 dipendenti e sono produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali o da trattamento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento fumi, possono scegliere tra formulario cartaceo o digitale. Il formulario cartaceo è emesso dal produttore/detentore dei rifiuti oppure dal trasportatore su richiesta del produttore/detentore. Il Fir cartaceo va compilato attraverso l’area «produttori di rifiuti non iscritti» (in www.rentri.gov.it) o i gestionali dell’impresa. Nell’area dedicata occorre registrarsi (non si tratta dell’iscrizione) affinché sia possibile produrre, vidimare e gestire il Fir di carta, scaricare la copia controfirmata e datata dal destinatario. Sono esclusi dall’obbligo dell’XFir anche i produttori di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, che possono quindi utilizzare il cartaceo.
- Quando la carta vale anche per i pericolosi: in base all’articolo 188-bis, comma 3-bis, Dlgs 152/2006 emettono il Fir cartaceo anche per i rifiuti pericolosi: gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 Codice civile; gli esercenti di attività del comparto benessere, come estetisti, manicure, tatuatori eccetera ai Codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli con Codice Eer 180103 per aghi, siringhe e taglienti.
- Pulizia reti fognarie: per il percorso dal luogo di raccolta al deposito temporaneo si usa il documento unico di trasporto, articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006 e delibera Albo gestori 14/2021;
Per i soggetti obbligati la trasmissione dati deve avvenire tramite il sito www.rentri.gov.it. La trasmissione va fatta entro i termini per l’annotazione del registro (si veda Dd 143/2023), ossia entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, del formulario controfirmato e datato da tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di irregolarità variano tra 500 e 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e tra 1.000 e 3.000 euro per i pericolosi. Sono esclusi errori materiali e violazioni formali.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: