Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta i chiarimenti del Ministero sulle Polizze catastrofali
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale; gli eventi che devono essere assicurati sono i rischi sismici, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Tale obbligo, che doveva inizialmente entrare in vigore lo scorso 1° gennaio 2025, era stato prorogato al 31 marzo 2025 a mezzo del D.L. 202/2024; tale scadenza è stata ulteriormente rinviata a opera del D.L. 39/2025, in maniera differenziata sulla base di un requisito soggettivo:
- le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° gennaio 2026;
- nessuna proroga è stata disposta per le imprese di grandi dimensioni, per le quali l’obbligo è scattato lo scorso 31 marzo.
Per chiarire alcuni degli aspetti dubbi, il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) ha pubblicato alcune risposte alle domande più frequenti (faq), di seguito riepilogate.
1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?
Risposta – come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1-bis, comma 2, D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 189/2024 l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 213/2023, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), cod. civ., a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Il riferimento all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), cod. civ., pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’articolo 2424, cod. civ., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?
Risposta – no, in quanto l’articolo 1, comma 2, D.M. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?
Risposta – no, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), cod. civ., mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b), D.M. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), cod. civ..
4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 213/2023 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?
Risposta – sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese?
Risposta – indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell’articolo 2188, cod. civ., hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 213/2023. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135, cod. civ. (imprese agricole).
6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?
Risposta – l’articolo 11, comma 2, D.M. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanziamento utile delle stesse.”
**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO
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