Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta la Circolare informativa – Conversione Decreto Fiscale Omnibus e novità IRES premiale
- Convertito il Decreto Fiscale
- Le novità della conversione del c.d. Decreto Omnibus
- Le novità della c.d. IRES premiale
Convertito il Decreto Fiscale
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, la Legge n. 108/2025, di conversione con modifiche del D.L. n. 84/2025 relativo a “Disposizioni urgenti in materia fiscale”. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.
Art. 1, comma 1, lett. a)
Tassazione separata
Viene modificato l’art. 17, comma 1, lett. g-ter), TUIR, escludendo dalla tassazione separata le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo.
Art. 1, comma 1, lett. b)
Lavoro dipendente
Viene integrato l’art. 51, comma 5, TUIR, precisando che i rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/1992, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.
Art. 1, comma 1, lett. c – g)
Lavoro autonomo
Vengono apportate alcune modifiche alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. All’art. 54, TUIR, viene introdotto il nuovo comma 2-bis, stabilendo che, in deroga all’esenzione prevista per il rimborso delle spese sostenute in forza dell’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/1992, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997. Tale deroga si applica anche per quanto riguarda l’IRAP. Sempre l’art. 54, TUIR, viene integrato rispettivamente con: – comma 3-bis, ai sensi del quale gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale; e – comma 3-ter, per cui le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’art. 177-bis, TUIR, costituiscono redditi diversi. Parallelamente vengono apportate analoghe modifiche all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR. In tema di rimborsi e riaddebiti, viene introdotto il comma 5-bis nell’art. 54-ter, TUIR, prevedendo che nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/1992, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.
Art. 1, comma 1, lett. c – g)
Da ultimo, per quanto concerne la disciplina relativa ad altre spese, prevista dall’art. 54-septies, TUIR, viene modificato il comma 2, primo periodo, prevedendo la deducibilità delle spese di rappresentanza a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. 241/1997. Inoltre, per effetto del nuovo comma 6-bis, la deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/1992, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente Capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. 241/1997.
Art. 1, comma 1, lett. h)
Reddito di impresa
Vengono apportate alcune modifiche al reddito di impresa in riferimento alle spese di vitto e alloggio di coordinamento rispetto alle novità introdotte per il reddito di lavoro autonomo. Inoltre, all’art. 109, TUIR, sono inseriti: – il comma 5-bis, prevedendo che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/1992, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997; e – il comma 5-ter, con cui è stabilito che tali spese, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle medesime condizioni di cui sopra.
Art. 1, comma 1, lett. i)
Operazioni straordinarie e attività professionali
Per effetto del nuovo comma 4-bis dell’art. 177-bis, TUIR, ai fini del concetto di abuso del diritto e di elusione fiscale di cui all’art. 10-bis, Legge n. 212/2000, non rilevano le operazioni
straordinarie di cui all’art. 177-bis, TUIR, nonché la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.
straordinarie di cui all’art. 177-bis, TUIR, nonché la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.
**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO
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