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Studio BMGR Crema - CIRCOLARE MENSILE APRILE 2025
Studio BMGR Crema - CIRCOLARE MENSILE APRILE 2025

CIRCOLARE MENSILE APRILE 2025

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta la CIRCOLARE MENSILE APRILE 2025

 
 
CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL I TRIMESTRE 2025

 

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il termine per la presentazione telematica del modello Iva TR relativo al I trimestre 2025 è fissato al 30 aprile 2025. Al link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/ivacredititrimestrali+ivatr/modello+crediti+iva+tr sono disponibili le versioni aggiornate del modello e delle istruzioni.

Dal 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sostituisce la precedente: nel paragrafo delle istruzioni ministeriali denominato “Codice attività” viene specificato che deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello. Non dovrebbe essere più possibile, pertanto, la spedizione del modello Iva TR con l’indicazione dei vecchi codici attività.

 
 
OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

 

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, da comunicare al Registro Imprese. Questa misura mira a garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la P.A..

Soggetti obbligati
L’obbligo si applica a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ovvero le società di persone e quelle di capitali e le reti di impresa dotate di personalità giuridica. Sono esclusi gli amministratori di società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola), società di mutuo soccorso, consorzi e società consortili senza personalità giuridica.

Decorrenza dell’obbligo
L’obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2025. Le società già costituite prima di tale data hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi. Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 devono comunicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese.

Modalità di comunicazione della PEC
Ciascun amministratore deve disporre di un indirizzo PEC personale, diverso da quello della società. La comunicazione della PEC deve essere effettuata al Registro Imprese tramite la competente CCIAA. Se un soggetto è amministratore di più società, può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutte.

Conseguenze del mancato adempimento
La mancata comunicazione della PEC impedisce la conclusione positiva dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione o di nomina dell’amministratore. La CCIAA sospenderà il procedimento, concedendo un termine massimo di 30 giorni per l’integrazione del dato mancante. In caso di ulteriore omissione, la domanda sarà rigettata.

Sanzioni
La mancata comunicazione della PEC comporta un’ammenda da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene entro 30 giorni dal termine previsto dalla normativa, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo.

 
 
LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI BANCARI

 

Le imprese in temporanea difficoltà finanziaria possono chiedere alle banche l’applicazione di misure che possano favorire il rimborso della propria esposizione tra le quali, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti.
Già dal 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo per il credito 2019, che consentiva alle pmi operanti in Italia di richiedere la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei conti correnti ipotecari con piani di rimborso rateali, dei contratti di leasing immobiliare e mobiliare e l’allungamento dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione.

Dal 7 marzo 2025 sono state elaborate delle nuove linee guida che illustrano i presupposti, le procedure, nonché il quadro normativo e regolamentare in base ai quali è possibile ottenere dalle banche la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in essere per un periodo circoscritto di tempo.

Le linee guida elaborate dal tavolo di coordinamento con le associazioni d’impresa sono disponibili al link https://www.abi.it/le-nuove-linee-guida-delle-associazioni-imprenditoriali/.

La sospensione del pagamento delle rate può essere realizzata secondo diverse modalità (intera rata o solo quota capitale). La soluzione comunemente più utilizzata è quella di prevedere il pagamento della sola quota interessi delle rate sospese e lo slittamento in avanti del piano di ammortamento originario per un periodo di tempo analogo a quello della sospensione.

La sospensione del rimborso del finanziamento e la conseguente estensione del piano di ammortamento comportano la necessità che le eventuali garanzie che assistono il credito possano essere conseguentemente prolungate. La richiesta di prolungamento della garanzia Fondo pmi (se presente) a seguito della sospensione del pagamento delle rate del finanziamento deve essere deliberata dal Fondo pmi previa valutazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che avevano consentito il rilascio della garanzia originaria.

Per i finanziamenti garantiti dai fondi di garanzia a prima richiesta (fideiussione, cogaranzia e controgaranzia) e di garanzia sussidiaria gestiti da ISMEA la banca può richiedere il prolungamento della durata della garanzia applicando una commissione integrativa.

Nei casi in cui una pmi intenda richiedere “nuova finanza” al sistema bancario, accedere alla sospensione del pagamento delle rate di un finanziamento non è strategico in quanto la fruizione di tale misura sarebbe visualizzata nella Centrale Rischi Interbancaria come misura volta a sostenere una impresa che presenta una temporanea difficoltà finanziaria.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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