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Studio BMGR Crema - DISCIPLINA SOCIETÀ NON OPERATIVE O DI COMODO
Studio BMGR Crema - DISCIPLINA SOCIETÀ NON OPERATIVE O DI COMODO

DISCIPLINA SOCIETÀ NON OPERATIVE O DI COMODO

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta la DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE (O DI “COMODO”)

 

Con il lontano articolo 30, L. 724/1994 (abbiamo oltrepassato oramai i 30 anni di questa disciplina antielusiva) il Legislatore ha introdotto significative penalizzazioni per quelle società (sia di persone sia di capitali) che, sulla base di determinati parametri di bilancio, devono considerarsi “non operative” o “di comodo”.
Con successiva disciplina (D.L. 138/2011) il Legislatore aveva poi introdotto con decorrenza dal periodo d’imposta 2011 una ulteriore “derivazione” della disciplina delle “comodo”, denominata delle “società in perdita sistematica”, che scattava qualora per 5 periodi d’imposta consecutivi la società avesse dichiarato sempre perdite fiscali, oppure 4 perdite e un reddito imponibile inferiore a quello “minimo”. Con l’articolo 9, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) viene abrogata – con decorrenza dal periodo d’imposta 2022 – la disciplina che qualificava come di comodo le società che si trovavano in perdita sistematica.
Oggi, pertanto, l’unica disciplina applicabile risulta quella introdotta con la citata L. 724/1994.
Vediamo quindi quali sono le caratteristiche principali di questa disciplina.

 
Ambito soggettivo di applicazione

 

Sono sostanzialmente interessate alla disciplina delle “comodo” le società, con tuttavia delle eccezioni che andiamo di seguito a riepilogare nel seguente schema.

Soggetti interessati 

  • Società di capitali (Spa, Srl, Sapa)
  • Società di persone (Snc, Sas)
  • Società di fatto
  • Società di armamento
  • Stabile organizzazione di società o ente non residente

Soggetti esclusi

  • Società ed ente non residente privo di stabile organizzazione in Italia
  • Società semplice
  • Cooperative
  • Società di mutua assicurazione
  • Società consortile
  • Ente commerciale e non commerciale residente
  • Impresa individuale

 

Gli effetti fiscali

 

Essere classificati “di comodo” implica diversi effetti sotto vari profili:

  1. sul versante Iva si determina: 
  • l’impossibilità di chiedere a rimborso, compensare orizzontalmente (con altri tributi e/o contributi) o cedere a terzi il credito Iva annuale;
  • l’effetto per cui se la società non effettua operazioni rilevanti ai fini Iva per 3 anni consecutivi, il credito Iva maturato viene definitivamente perso (recentemente, la Corte di Giustizia UE con la sentenza C-341/22 del 7 marzo 2024 – già recepita con diverse sentenza della Corte di Cassazione sia nel 2024 sia nel 2025 – ha dichiarato incompatibile con i principi comunitari la norma italiana che limita il diritto alla detrazione Iva basandosi su soglie di fatturato e, quindi, disconoscendo la perdita definitiva del credito Iva);
  1. sul versante delle imposte sui redditi e dell’Irap si determina:
  •  l’obbligo di dichiarare un reddito fiscale non inferiore a quello minimo presunto;
  • nelle società di capitali è prevista una maggiorazione Ires del 10,5%;
  • l’obbligo di dichiarare ai fini Irap un valore minimo di produzione;
  • la possibilità di utilizzare ai fini Ires le perdite pregresse, in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo.

 

Come eseguire il test di operatività

 

Per eseguire la verifica circa l’essere o meno considerate di “comodo” (con applicazione quindi degli effetti sopra indicati), le società devono procedere a effettuare il cosiddetto “test di operatività” che consiste nel mettere a confronto la media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) conseguiti nell’esercizio in cui si effettua il test e nei 2 precedenti, e il valore che si ottiene applicando ai beni della società determinate percentuali che sono diversificate in relazione ai diversi assets patrimoniali sui quali viene eseguito il calcolo.

 

**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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