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Studio BMGR Crema - FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Studio BMGR Crema - FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli parla della Formazione obbligatoria per la Sicurezza sul lavoro

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, in materia di formazione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il nuovo Accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi e introduce numerose novità che riguardano direttamente datori di lavoro, lavoratori e soggetti formatori.

 

Principali novità operative

 

1. Obbligo di formazione prima dell’inizio dell’attività lavorativa

  • Per tutti i lavoratori (anche con contratto a termine), la formazione deve essere completata prima o contestualmente all’avvio dell’attività lavorativa.
  • Non è più previsto il periodo di tolleranza dei 60 giorni.

2. Preposti – Termine massimo 60 giorni dalla nomina

  • In deroga rispetto alla regola generale, i preposti possono essere formati entro 60 giorni dalla nomina (come previsto nelle norme transitorie dell’Accordo).
  • Si raccomanda, tuttavia, di non ritardare la formazione, vista la responsabilità specifica attribuita a tale figura.

3. Contenuti, durata e modalità

  • Vengono fissate durate minime e contenuti obbligatori per tutti i percorsi formativi (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro RSPP, addetti attrezzature, ecc.).
  • La formazione pratica deve essere svolta in presenza, mentre quella teorica può avvenire anche in videoconferenza sincrona o, in parte, in e-learning, con specifiche tecniche.

4. Limiti numerici e requisiti organizzativi

  • Massimo 30 partecipanti per i corsi teorici, con obbligo di frequenza del 90%.
  • Vietato l’uso di smartphone per la formazione online: sono ammessi solo PC o tablet individuali.
  • Verifica finale obbligatoria e rilascio di attestato valido a livello nazionale.

 

5. Cosa devono fare le aziende

 

  • Garantire che i nuovi assunti abbiano completato la formazione prima di iniziare a lavorare
  • Attivare tempestivamente i corsi per eventuali preposti designati
  • Verificare il rispetto degli aggiornamenti formativi periodici già previsti (es. 6 ore ogni 5 anni per lavoratori; 6 ore ogni 2 anni per preposti)
  • Conservare gli attestati e la documentazione formativa per almeno 10 anni

Il nostro studio non si occupa della gestione o dell’organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto, per ogni verifica, aggiornamento o nuovo adempimento previsto dal nuovo Accordo, vi invitiamo a rivolgervi direttamente al consulente o all’ente che vi supporta in materia di sicurezza, in quanto unico soggetto in grado di valutare la vostra situazione specifica, organizzare i percorsi formativi conformi e aggiornare la documentazione obbligatoria.

Per ogni altra esigenza relativa a contratti di lavoro, assunzioni e inquadramenti, rimaniamo come sempre a vostra disposizione.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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