Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli parla della Formazione obbligatoria per la Sicurezza sul lavoro
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, in materia di formazione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il nuovo Accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi e introduce numerose novità che riguardano direttamente datori di lavoro, lavoratori e soggetti formatori.
Principali novità operative
1. Obbligo di formazione prima dell’inizio dell’attività lavorativa
- Per tutti i lavoratori (anche con contratto a termine), la formazione deve essere completata prima o contestualmente all’avvio dell’attività lavorativa.
- Non è più previsto il periodo di tolleranza dei 60 giorni.
2. Preposti – Termine massimo 60 giorni dalla nomina
- In deroga rispetto alla regola generale, i preposti possono essere formati entro 60 giorni dalla nomina (come previsto nelle norme transitorie dell’Accordo).
- Si raccomanda, tuttavia, di non ritardare la formazione, vista la responsabilità specifica attribuita a tale figura.
3. Contenuti, durata e modalità
- Vengono fissate durate minime e contenuti obbligatori per tutti i percorsi formativi (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro RSPP, addetti attrezzature, ecc.).
- La formazione pratica deve essere svolta in presenza, mentre quella teorica può avvenire anche in videoconferenza sincrona o, in parte, in e-learning, con specifiche tecniche.
4. Limiti numerici e requisiti organizzativi
- Massimo 30 partecipanti per i corsi teorici, con obbligo di frequenza del 90%.
- Vietato l’uso di smartphone per la formazione online: sono ammessi solo PC o tablet individuali.
- Verifica finale obbligatoria e rilascio di attestato valido a livello nazionale.
5. Cosa devono fare le aziende
- Garantire che i nuovi assunti abbiano completato la formazione prima di iniziare a lavorare
- Attivare tempestivamente i corsi per eventuali preposti designati
- Verificare il rispetto degli aggiornamenti formativi periodici già previsti (es. 6 ore ogni 5 anni per lavoratori; 6 ore ogni 2 anni per preposti)
- Conservare gli attestati e la documentazione formativa per almeno 10 anni
Il nostro studio non si occupa della gestione o dell’organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto, per ogni verifica, aggiornamento o nuovo adempimento previsto dal nuovo Accordo, vi invitiamo a rivolgervi direttamente al consulente o all’ente che vi supporta in materia di sicurezza, in quanto unico soggetto in grado di valutare la vostra situazione specifica, organizzare i percorsi formativi conformi e aggiornare la documentazione obbligatoria.
Per ogni altra esigenza relativa a contratti di lavoro, assunzioni e inquadramenti, rimaniamo come sempre a vostra disposizione.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: