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Studio BMGR Crema - IPERAMMORTAMENTO BENI 4.0
Studio BMGR Crema - IPERAMMORTAMENTO BENI 4.0

IPERAMMORTAMENTO BENI 4.0

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli parla dell’IPERAMMORTAMENTO PER BENI 4.0

 

Il comma 427 della legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) agevola gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028 con una deduzione maggiorata degli ammortamenti e dei canoni di leasing variabile tra il 180% e il 50% del costo di beni materiali e immateriali 4.0, che ora sono elencati negli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026 (in sostituzione di quelli della legge 232/2016).

La maggiorazione del costo è pari al 180% per investimenti fino a € 2,5 milioni, al 100% per lo scaglione tra € 2,5 e 10 milioni e al 50% per investimenti tra € 10 e 20 milioni.

Sono agevolabili anche i beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza in base all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del Dlgs 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del Dl 181/2023.

Gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate in Italia e devono riguardare beni prodotti nella Unione europea o in Stati compresi nello Spazio economico europeo.

La maggiorazione del costo si deduce nelle dichiarazioni dei redditi. L’importo annuale sarà pari al coefficiente di ammortamento, ridotto alla metà nell’esercizio di entrata in funzione, moltiplicato per la maggiorazione. Ad esempio, per un macchinario del costo di 1.000.000 (si considererà ammortizzabile per 1.800.000), con coefficiente di ammortamento 15%, nel primo anno si dedurranno 135.000 euro (7,5% di 1.800.000), nel secondo e nei successivi 270.000 e così via. Per i beni in leasing la maggiorazione si ripartisce su un periodo pari alla durata del contratto, ma non inferiore alla metà del tempo di ammortamento.

Nel caso di esercizio in perdita fiscale, l’iperammortamento accresce il risultato negativo riportabile a nuovo e la fruizione viene dunque differita al momento in cui vi sarà un reddito imponibile capiente.

Il costo su cui si applicano le percentuali si quantifica in base all’articolo 110 del Tuir. Agli effetti dell’iperammortamento, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione di cui all’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir.

Comunicazioni al Mimit: anche per l’iperammortamento si dovranno presentare comunicazioni al Mimit analoghe a quelle già sperimentate con i crediti 4.0. Appositi provvedimenti ne definiranno contenuto e termini.

Se, nel periodo di deduzione delle quote di iperammortamento i beni agevolati vengono ceduti oppure delocalizzati all’estero, non si decade dall’agevolazione e si prosegue nella deduzione a condizione che, nello stesso esercizio di cessione/delocalizzazione, si effettui un investimento sostitutivo in un bene strumentale con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del nuovo bene è inferiore a quello del cespite dismesso, la fruizione dell’iperammortamento prosegue, ma solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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