Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli parla del recupero adempimenti: entro il prossimo 31 Ottobre possibile la “Remissione in bonis”
Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della c.d. “remissione in bonis”, rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello F24.
Principali ipotesi per le quali può essere usata la remissione in bonis
Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate), il rimedio descritto.
Modello Eas
Per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.
Per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.
Cedolare secca
La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:
La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:
- è già stata pagata l’imposta di registro;
- non si è inviata la raccomandata all’inquilino, in quanto l’inadempimento non è verso l’Agenzia delle Entrate bensì verso altro soggetto.
- Ipotesi per la trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione IRAP da bilancio, tonnage tax;
- Ipotesi per la Liquidazione Iva di gruppo.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: