Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli parla del 5 PER MILLE: le regole per l’anno 2025
Con la pubblicazione del D.P.C.M. 23 luglio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020), previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 111/2017, provvedimento che attua la Legge delega di Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all’istituto del 5 per mille, sono cambiate le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati. Il D.P.C.M., datato 23 luglio 2020, va infatti ad abrogare e sostituire i 2 precedenti Decreti che regolavano la materia:
- il D.P.C.M. 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille;
- il D.P.C.M. 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 154, L. 190/2014 (c.d. Legge di Bilancio per il 2015).
Con il Decreto del 2020 si modificano le modalità e i termini di accreditamento:
- viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento;
- il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Da ultimo, ma trattasi di aspetto non meno importante dei precedenti, i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. (in pratica, gli enti di Terzo Settore), per ottenere l’accreditamento al contributo del 5 per mille dovranno rivolgersi al Ministero delle politiche sociali per il tramite dell’ufficio del RUNTS e non più all’Agenzia delle entrate.
Onlus: per il 2025 ancora confermate le vecchie regole
Quanto alle Onlus, invece, pur se trattasi di soggetti da considerarsi “ETS di diritto” in relazione a taluni aspetti, stante il ritardo nella definizione delle regole per la loro iscrizione nelle diverse sezioni del RUNTS, è stato previsto (D.L. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”) che le organizzazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuino a essere destinatarie della quota del 5 per mille anche per l’anno finanziario 2025, come per o precedenti, con le modalità previste per gli “enti del volontariato” (D.P.C.M. 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono continuare a essere presentate all’Agenzia delle entrate. Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza, invece, le organizzazioni
Le regole per i nuovi ETS
L’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 111/2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il contributo del 5 per mille è destinato agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro.
Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2025, come per gli anni precedenti, gli enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell’istanza l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio Iban o la Provincia della tesoreria di riferimento.
Entro il 20 aprile 2025 il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data dell’10 aprile 2025.
Enti che si sono già iscritti al RUNTS
Gli enti che si sono già iscritti nel RUNTS potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso. Tali enti, ove non siano già inclusi nell’elenco permanente di cui all’articolo 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020 e ove al momento dell’iscrizione al RUNTS non abbiano valorizzato la voce “Accreditamento al 5 x 1000”, potranno farlo presentando la richiamata pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, fino alla data del 10 aprile (ex articolo 3, D.P.C.M. 23 luglio 2020). Si precisa infine che gli enti che si sono già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente sopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2025 senza necessità di alcun ulteriore adempimento. Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), D.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.
Le regole per le Onlus
Le Onlus, iscritte all’Anagrafe delle Onlus, presentano l’istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate. Le Onlus che sono presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2025 non sono tenute a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille.
L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2025 contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza, la Onlus richiedente non è tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.
Le Onlus iscritte all’Anagrafe delle Onlus trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle entrate, a partire dallo scorso 13 marzo 2025, utilizzando un modello-pdf e un software specifici. L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.
**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO
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