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Studio BMGR Crema - CIRCOLARE REDDITI ANNO IMPOSTA 2025
Studio BMGR Crema - CIRCOLARE REDDITI ANNO IMPOSTA 2025

CIRCOLARE REDDITI ANNO IMPOSTA 2025

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli parla della Dichiarazione dei redditi per il 2025 (modelli REDDITI/2026 e 730/2026) delle persone fisiche

 

LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 17.04.2026 MEDIANTE:

-INVIO TRAMITE EMAIL ALL’INDIRIZZO redditi@studiocommercialistibmgr.it CON INDICAZIONE NELL’OGGETTO DELLA PERSONA A CUI LA DOCUMETAZIONE SI RIFERISCE.

 
NOVITÀ:

Le principali novità contenute nel modello 730/2026 sono le seguenti:

  • Scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione a tre scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote: 23% fino a 28.000,00€ – 35% dai 28.000,00€ ai 50.000,00€ e 43% oltre i 50.000,00 €;
  • detrazioni per redditi da lavoro dipendente: innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata;
  • Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
  • Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
  • Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
  • Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
  • Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025,  per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
  • Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
  • Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;
  • Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
  • Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
  • Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1 gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.
 
Detraibilità delle spese con pagamenti tracciati:

Si ricorda che la detrazione delle spese spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. NON SONO DETRAIBILI LE SPESE PAGATE IN CONTANTI, salvo le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici (scontrini farmacia), nonché prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (ticket).

PERTANTO DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE SOLO LE FATTURE CHE RIPORTANO IL METODO DI PAGAMENTO TRACCIATO O DOVRANNO ESSERE FORNITI COPIA DEI BONIFICI E DEGLI ESTRATTI CONTI DI CARTE DI CREDITO, DEBITO O PREPAGATE DA CUI RILEVARE IL PAGAMENTO TRACCIATO DELLE RELATIVE FATTURE.

QUALORA NON VENISSE FORNITA TALE DOCUMENTAZIONE NON SARA’ POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE LA SPESA (ad eccezione di scontrini farmacia e ticket come anzidetto).

 

**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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