Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli comunica: contributi pubblici, trasparenza in nota integrativa o sul web.
Adempimento in scadenza il 30/06/2022 (Ets, Onlus, Fondazioni, etc.)
Scade il prossimo 30 giugno, per i soggetti non tenuti a depositare il bilancio al Registro delle imprese, l’obbligo di trasparenza sui siti internet o portali istituzionali con riferimento alle erogazioni pubbliche fruite dalle imprese commerciali e dagli enti citati al comma 125 dell’articolo 1 della Legge 124/2017, se prive di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria e di importo complessivamente non inferiore a 10mila euro nel periodo.
Questo adempimento non ha nulla a che fare né con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle condizioni e i limiti del Temporary framework di cui al Dm 11 dicembre 2021 – anch’essa in scadenza a fine mese, ma di probabile rinvio a ottobre – né con l’indicazione a quadro RS del modello Redditi (o a quadro IS del modello Irap) degli aiuti di Stato e de minimis fruiti nel 2021.
L’obbligo di trasparenza nei bilanci o sul web deriva da norme precedenti e riguarda le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati nell’esercizio di riferimento dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del Dlgs 33/2013 (enti pubblici economici, ordini professionali ecc.).
I soggetti obbligati
Il legislatore ha previsto due diverse modalità di adempimento, a seconda delle caratteristiche dei soggetti tenuti:
- le società commerciali tenute alla redazione della nota integrativa riportano le indicazioni richieste in tale documento (bilancio di esercizio e consolidato);
- gli altri soggetti citati dai commi 125 e 125-bis (imprese individuali, società di persone, Onlus, fondazioni ecc.) assolvono l’obbligo su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, vige l’esonero dagli adempimenti se l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi ecc. da indicare si mantiene inferiore a 10mila euro nel periodo considerato, limite che dovrebbe riguardare il complesso degli aiuti ricevuti nel periodo. Inoltre, per gli aiuti già soggetti a registrazione nel Registro
nazionale aiuti di Stato (Rna), di cui all’articolo 52 della Legge 234/2012, è sufficiente menzionare tale situazione.
La sanzione
La sanzione amministrativa per l’inosservanza dell’adempimento è pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:
T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it