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Amministrazione Srl Decreto liquidità Parte B
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Decreto liquidità – Parte B: misure contabili e fiscali

DECRETO LIQUIDITA’ – Parte B


DECRETO LEGGE N. 23 DEL 8 APRILE 2020


Si trasmette circolare in merito alle disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 8.04.2020 e in vigore dal 9.04.2020.

Il decreto prevede numerose disposizioni  le cui misure caratterizzanti sono sostanzialmente individuabili nelle parti sintetizzate di seguito:

  • Parte B  misure in materia fiscale , contabile e disposizioni in materia di sospensione dei versamenti , crediti per acquisto dispositivi di sicurezza e protezione. (In merito alla sospensione dei versamenti si allega anche un prospetto di schema  sintetico proposto dall’agenzia delle entrate ad evidenza del fatto che se non ricorre la  condizione della diminuzione del fatturato  del 33%  (o 50% per i soggetti di maggiori dimensioni)   per i mesi di marzo e aprile 2020, sui corrispondenti mesi di marzo e aprile dell’anno 2019,  non si applicano sostanziali  sospensioni dei versamenti salvo che non si tratti di  imprese turistico ricettive , federazioni sportive  o    soggetti ricadenti nella ex zone rosse  per i quali sono confermate   le specifiche disposizioni emanate in precedenza).

Inoltre ,dal  punto di vista  operativo/commerciale  si segnala , anche  lo  stralcio dell’ ordinanza della regione Lombardia  del 6/4/2020  che in   modifica di  precedenti decisioni  dispone  che è   consentito:

  • l’uso di distributori automatici all’interno degli  uffici , per  le  attività che   sono autorizzate  a funzionare in base ai diversi provvedimenti  di carattere sanitario ;
  • la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche anche se non ammesse nell’allegato del DPCM del 1 marzo  2020
  • l’apertura dei  mercati coperti , sia per il settore alimentare che non alimentare ,che  possono riaprire a condizione che il sindaco del Comune adotti un piano specifico per ogni mercato;

Per il codice  Ateco 81.3  (cura e manutenzione del paesaggio)  sono consentite manutenzione parchi e giardini e aree verdi  finalizzate alla prevenzione dei danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

Si allega anche il vademecum dell’Agenzia delle Entrate riepilogativo delle misure fiscali del Decreto Liquidità.

PARTE B: MISURE FISCALI E CONTABILI

– Art.18 – Sospensione versamenti: per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professioni che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato,

con RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A € 50 MILIONI nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020, che hanno subito una DIMINUZIONE DI RICAVI O COMPENSI DI ALMENO IL 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, e che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente,

➢ che hanno iniziato la loro attività d’impresa arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 sono sospesi i versamenti di:

– ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che operano come sostituti d’imposta; tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa;

– IVA, 

– termini di versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa;

I versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 30.06.2020 in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.

➢ Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle PROVINCIE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI, PIACENZA, che hanno subito UNA DIMINUZIONE DI RICAVI O CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, e che hanno subito una diminuzione di ricavi o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mesedel periodo d’imposta precedente, a prescindere dalla soglia dei ricavi, sono sospesi i versamenti per i mesi di aprile e maggio dell’IVA.

I versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 30.06.2020 in un’unica soluzione, in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.

Per i soggetti aventi diritto delle filiere maggiormente colpite, restano ferme, le disposizioni che erano state precedente previste in merito alla sospensione dei versamenti previsti fino al 31.5.2020.

– Art. 19 – Sospensione ritenute subite: per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del 17.03.2020 possono non assoggettare a ritenuta di acconto i ricavi e i compensi percepiti tra la data del 17.03.2020 e il 31.05.2020 riferiti ai redditi di lavoro autonomo, anche per attività non esercitate abitualmente, redditi percepiti per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, ai compensi percepiti dall’amministratore di condominio, alle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, alle provvigioni per prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per avvalersi della presente opzione, i contribuenti interessati rilasciano una dichiarazione da cui risulti che non si applica la ritenuta ai sensi della presente legge. I contribuenti interessati provvedono a versare le ritenute d’acconto non operate del sostituto, senza interessi e sanzioni in un’unica soluzione entro il 31.07.2020 (nel DL 18/2020 era il 31.05.2020), o a rate in un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio (nel DL 18/2020 era dal mese di maggio) (viene abrogato l’art. 62, co 7 del DL 18/2020).

– Art. 20 – Acconti Irpef, Ires e Irap 2020: per gli acconti Irpef, Ires e Irap, dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, non si applicano sanzioni e interessi nel caso in cui, adottando il metodo previsionale, vi sia uno scostamento tra imposta definitivamente dovuta e acconti non superiore al 20%.

– Art. 21 – Rimessione in termini per i versamenti: i versamenti verso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 60 del DL 18/2020, che prevedeva lo slittamento dal 16.03.2020 al 20.03.2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020.

– Art. 22 – Certificazione Unica: per l’anno 2020 il termine di consegna delle Certificazioni Uniche agli interessati è prorogato al 30.04.2020. Non si applicano sanzioni per tardiva trasmissione se l’invio telematico delle CU all’Agenzia delle entrate avviene entro il 30.04.2020.

– Art. 23 – Certificati per ritenute su appalti – DURF: la validità dei DURF emessi nel mese di febbraio 2020 ai sensi dell’art. 17-bis del D. Lgs. 241/1997 è prolungata al 30.06.2020

– Art. 24 – Termini agevolazioni “prima casa”: sono sospesi nel periodo tra 23.02.2020 e 31.12.2020 i seguenti termini relativi alla prima casa:

  • il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione,
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale,
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso,
  • il termine il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta.

– Art. 25 – Assistenza fiscale a distanza: i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, con riferimento al periodo d’imposta 2019 possono inviare a CAF e professionisti copia per immagine della delega, ovvero copia per immagine di apposita autorizzazione in forma libera e sottoscritta, per l’accesso alla dichiarazione precompilata, copia della documentazione necessaria e copia del documento d’identità.
Ciò vale anche per dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS. Resta fermo l’obbligo di consegna delle citate deleghe e della documentazione una volta cessata la situazione emergenziale.

– Art. 26 – Imposta di bollo su fatture elettroniche: l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel singolo trimestre può essere versata senza sanzioni e interessi:

  • per il 1° trimestre entro i termini previsti per il 2° trimestre (20 luglio) se l’importo è inferiore a € 250;

– Art. 27 – Cessione gratuita di farmaci: per la cessione gratuita di farmaci per fini compassionevoli non opera la presunzione di cessione (art. 1, DPR 441/97) e non è considerata destinazione a finalità estranea all’esercizio dell’impresa ai fini delle imposte sui redditi.

– Art. 28 – Utili alle società semplici: i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater DL 124/2019) anche se distribuiti da non residenti. Concorrono a tassazione per l’intero ammontare gli utili corrisposti alla società semplice qualora imputabili a enti pubblici e privati diversi dalle società, a trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato. Per la quota imputabile a soggetti non residenti si applicano le ritenute di cui all’art. 27 del TUIR. Per gli utili provenienti da imprese o enti black list si applicano le disposizioni del TUIR. Viene stabilito che le disposizioni di cui all’art. 32-quater del DL 124/2019 si applicano ai dividendi percepiti dal 01.01.2020. Però, alla distribuzione di utili che derivano da partecipazioni in soggetti Ires e formati fino al 31.12.2019 e deliberata entro il 31.12.2022 si applica la disciplina previgente rispetto
a quella introdotta dalla L. 205/2017, art. 1, co. 999-1006.

– Art. 29 – Processo tributario: per agevolare la digitalizzazione degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata con modalità cartacea, viene previsto l’obbligo per le parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Gli Uffici giudiziari possono notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite Pec nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

– Art. 30 – Credito d’imposta acquisto dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: il credito d’imposta per esercenti attività d’impresa, arti o professioni, per sanificazione ambienti di lavoro, per il 2020, pari al 50% delle spese di sostenute per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario (riconosciuto fino ad esaurimento dell’importo di € 50.000.000 per il 2020), è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’economia e finanza.

– Art. 34 – Divieto di cumulo pensioni e redditi: ai fini del riconoscimento ai professionisti iscritti agli ordini professionali dell’indennità di € 600 di cui al fondo di ultima istanza (art. 44 DL 18/2020), viene specificato che non devono essere titolari di trattamento pensionistico ed iscritti alla previdenza obbligatoria in via esclusiva.

– Art. 35 – PIN INPS: fino alla fine dell’emergenza sanitaria, l’Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente.

– Art. 36 – Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare – (modifica all’art. 83 DL 18/2020): i termini per rinvio udienze e per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per proporre mediazione e reclamo
sono sospesi dal 09.03.2020 al 11.05.2020.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e provvederà nei prossimi giorni a trasmettere tramite mail un prospetto nella quale viene calcolato l’importo massimo dei finanziamenti che l’impresa potrà richiedere alle banche in base ai parametri di fatturato e costo del personale dipendente così come sopra specificato.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l., con sede a Crema, in via Largo della Pace 6. 

T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form

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