DECRETO RILANCIO – D.L. N. 34/2020
In data 19.05.2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.34/2020 – Decreto Rilancio contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
A seguito dell’emissione dei decreti attuativi ad oggi mancanti (ossia 98) verranno fornite informazioni più dettagliate per le varie misure previste.
Di seguito si riportano sinteticamente le novità principali:
Irap
Per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta, e della prima rata dell’acconto 2020.
Contributi a fondo perduto
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi (del periodo d’imposta precedente) non superiori a 5 milioni di euro se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).
L’importo del contributo detassato è determinato in funzione della riduzione così conteggiata, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019 (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare);
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Il contributo a fondo perduto sarà pari alla riduzione del fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 moltiplicato per la percentuale di cui sopra.
L’ammontare dell’indennizzo avrà comunque un tetto minimo: 1.000 euro per le persone fisiche; 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del lockdown).
Sono esclusi:
- i soggetti che hanno cessato l’attività alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 e i soggetti di cui all’articolo 162-bis, Tuir;
- i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del Dl 17 marzo 2020, n. 18 (indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo);
- i lavoratori dipendenti;
- i professionisti iscritti agli enti di diritto privato.
Il contributo non concorre a formare il reddito
Per la fruizione andrà presentata apposita istanza all’Agenzia delle Entrate le cui modalità saranno stabilite da apposito provvedimento.
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale di Spa, Srl (incluse le Srls) e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo), che hanno subito – nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – una riduzione di almeno il 33% dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria in corso vengono previsti due crediti d’imposta spettanti in caso di aumento di capitale a pagamento effettuato successivamente al 19.5.2020 ed entro il 31.12.2020:
- credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale (l’investimento massimo agevolabile è pari a 2 milioni di euro, mentre l’aumento di capitale minimo è 250.000 euro). Non sarà possibile distribuire riserve, di qualsiasi natura, prima dell’1 gennaio 2024;
- credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento del capitale deliberato e versato.
Credito imposta locazioni a uso non abitativo e affitto azienda
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione e di leasing finanziario di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, il credito è riconosciuto nella misura del 30%.
Il credito di imposta (del 60% o del 30%) spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del
Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione agli immobili utilizzati per fini istituzionali.
Il credito d’imposta: è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture ricettive con attività solo stagionale per i mesi di aprile, maggio e giugno; spetta ai locatari che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (ovviamente limitatamente ai soggetti esercenti attività economica) nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Riduzione degli oneri bollette elettriche
Per le piccole e medie imprese a partire da maggio 2020 e fino a luglio 2020 è ridotto il peso delle quote fisse delle bollette elettriche per le utenze a bassa tensione diverse da usi domestici.
Rafforzamento degli interventi di sostegno alle start up innovative
Il Decreto prevede risorse aggiuntive di 100 milioni di euro per il rifinanziamento delle agevolazioni concesse a favore delle start up innovative.
Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a bassa emissione di Co2 g/km
Incrementato il fondo di 100 milioni di euro per il 2020 e di 200 milioni per il 2021.
Misure per esportazione e internazionalizzazione
Istituito un fondo di Garanzia per favorire le imprese di piccole e medie dimensioni che richiedono finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione.
Misure in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
La durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa inte-grazione straordinaria è di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1.09.2020 al 31.10.2020 fruibili con le risorse delle integrazioni salariali.
Cassa integrazione in deroga
La durata massima della cassa integrazione in deroga è di nove settimane per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane.
Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1.09.2020 al 31.10.2020 fruibili con le risorse delle integrazioni salariali.
Congedi per dipendenti
In materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, è aumentato a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) ed è esteso il relativo arco temporale di fruizione fino al 31.07.2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
È aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da euro 600 a euro 1.200) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
È aumentando da euro 1.000 a euro 2.000 il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Permessi retribuiti ex lege n. 104/1992
I permessi retribuiti ex L. 104/1992 sono aumentati di ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori
È spostato al 31.07.2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è aumentato a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.
Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23.02.2020 al 17.03.2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Sorveglianza sanitaria
I datori di lavoro devono garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia Covid-19. Per quei datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha origine dall’emergenza sanitaria Covid-19 – può essere richiesta dal dato-re ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Lavoro agile
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
NASPI E DIS-COLL
Le prestazioni NASPI E DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 30.04.2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi, per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la pre-stazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da Covid-19 previste nel D.L. 18/2020 o nel presente decreto.
Proroga o rinnovo di contratti a termine
Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30.08.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015
Promozione del lavoro agricolo
In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di euro 2.000 per l’anno 2020 Indennità per lavoratori danneggiati dall’emergenza Covid-19.
Indennità per lavoratori danneggiati dall’emergenza Covid-19
Per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a euro 600 è erogata in automatico un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del 2° bimestre 2020 rispetto a quello del 2° bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000.
Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000.
Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata in automatico un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a euro 600 viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rap-porto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a
euro 500.
Inoltre è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a euro 600 per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione. Tali sono i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 31.01.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa
per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 31.01.2020; i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.02.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23.02.2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; gli incaricati alle
vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai euro 35.000, è erogata una indennità di euro 600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Tutte le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione specifica per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.
Lavoratori domestici
Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
Reddito di emergenza
Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, identificati secondo specifiche caratteristiche, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (“Rem”). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in 2 quote.
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una determinata soglia;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al 1° e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di euro 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.
Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a euro 400, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a euro 800, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come de-finite ai fini ISEE.
Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro
L’Inail promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali iscritte al Registro delle imprese (non spetta ai professionisti in quanto non iscritti al registro imprese), che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi
nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
L’importo massimo concedibile del contributo mediante tali interventi è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica.
Tali interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi a
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) per l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
Credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro
Al fine di sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei
dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito
Lavoratori sportivi
Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Per le spese sostenute dalle persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni, dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione – da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo – si applica nella misura del 110% per le spese per interventi che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio: isolamento termico dell’involucro degli edifici; sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione.
Inoltre, è riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi: antisismici sugli edifici; di installazione di impianti fotovoltaici e/o di sistemi di accumulo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra indicati (risparmio energetico o antisismico); di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Sarà possibile cedere tutto il credito di imposta alle banche o alla stessa impresa che effettua i lavori, con la conseguenza che il soggetto che fa eseguire i lavori potrà incassare subito la detrazione e, di fatto, non pagare i lavori.
I soggetti che rilasceranno attestazioni e asseverazioni infedeli, rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele rilasciata ai cittadini che avviino i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici.
Il superbonus sarà riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle «seconde case», a patto però che non siano villette unifamiliari. La maxi agevolazione fiscale, infatti, non si applica agli interventi effettuati da persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto e in credito d’imposta cedibile
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati successivamente possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis), c. 1, lett. a) e b) Tuir;
b) efficienza energetica di cui all’arti. 14 D.L. 63/2013;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi 1-bis e 1-ter D.L. 63/2013, n. 63;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna;
e) installazione di impianti solari fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 di seguito specificati, in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari:
a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28;
c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120;
d) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Riduzione aliquota iva per cessioni di DPI
Mediante inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633, di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, è previsto che alle relative cessioni, si applichi l’aliquota Iva del 5% a partire dal 1.1.2021.
I beni previsti sono: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID- 19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
In via transitoria le cessioni di tali beni fino al 31.12.2020 sono esenti da Iva con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti
Proroga versamenti
Il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e asssimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, è prorogato al 16.09.2020 (in luogo del 30.06.2020) ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020 (in luogo del mese di giugno 2020).
In favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, è prorogato il versamento delle ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16.09.2020 (in luogo del 31.07.2020) ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo
È prorogato il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 61 D.L. 18/2020, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall’emergenza da Covid-19 dalla data del 31.05.2020 al 16.09.2020, con rateizzazione al massimo in 4 rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.
È prorogata di un mese (dal 31.05.2020 al 30.06.2020) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista specificamente per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; per le medesime federazioni il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30.06.2020 al 16.09.2020, con le medesime modalità di rateizzazione.
Sono prorogati i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 62, cc. 2 e 3 D.L. 18/2020, e del D.M. 24.02.2020, dall’attuale termine del 31.05.2020 al 16.09.2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16.09.2020.
Prorogati di 60 giorni i versamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1.5.2020 e 31.7.2020.
Avvisi bonari
E’ prevista una rimessione nei termini per i pagamenti (anche per le rateazioni in corso) in scadenza tra l’8 marzo 2020 e fino al 18.5.2020 (giorno antecedente la pubblicazione del decreto) relativamente alle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr
600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972 (avvisi bonari).
Sono altresì sospesi i termini di versamento relativi alle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio e il 31 maggio 2020.
I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 ovvero in 4 rate mensili.
Sospensione dei versamenti dovuti per accertamenti con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero crediti d’imposta
È prorogato al 16.09.2020 il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è appli-abile l’art. 15 D. Lgs. 218/1997. La disposizione si applica agli atti indicati i cui termini di versamento scadono tra il 9.03 e il 31.05.2020.
È prorogato al 16.09.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per i medesimi atti e per quelli definibili ai sensi dell’art. 15 D. Lgs. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9.03.2020 e il 31.05.2020. La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli artt. 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018, scadenti tra il 9.03 e il
31.05.2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.
È introdotta una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9.03 e il 31.05.2020. I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un’unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16.09.2020
Proroga del periodo di sospensione cartelle di pagamento, rottamazione ter e saldo e stralcio
Sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione scadenti nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.08.2020.
Per i piani di dilazione in essere alla data dell’8.03.2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.08.2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.
Il versamento di tutte le rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nell’anno in corso può essere eseguito entro il 10.12.2020. A tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di 5 giorni.
Notifica degli avvisi di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero crediti d’imposta
Devono essere emessi entro il 31.12.2020, ma devono essere notificati entro il 31.12.2021 (salvo casi di indifferibilità e urgenza) i seguenti atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 di: accertamento; contestazione; irrogazione delle sanzioni; recupero dei crediti di imposta; liquidazione e di rettifica e liquidazione.
Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
È possibile rideterminare il valore fiscale di quote di partecipazioni e di terreni, detenuto non in regime d’impresa, posseduti alla data dell’1 luglio 2020. Le aliquote di imposta sono fissate all’11%.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.
Trasmissione corrispettivi
Il periodo di moratoria (non applicazione delle sanzioni) in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione viene prorogato fino all’ 1 gennaio 2021, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.
Lotteria degli scontrini
È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della cd. lotteria degli scontrini.
Rimborso dei crediti
Vengono effettuati i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti, senza applicare la procedura di compensazione di cui dall’articolo 28-ter, Dpr 602/1973 con i debiti iscritti a ruolo.
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili in F24
Per l’anno 2020 il limite annuo per la compensazione dei crediti mediante modello F24 viene aumentato a 1.000.000 euro.
Ampliamento platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730 dipendenti senza sostituto, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Proroga DURC
I documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano validità sino al 15 giugno 2020.
Tax credit vacanze
Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito spetta nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo
familiare (300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona). Modalità da definire con apposito decreto.
Esenzione Imu per settore turistico
Sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020, dell’imposta municipale propria (IMU):
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli del-la gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari sia-no anche gestori delle attività ivi esercitate.
Sostegno alle imprese di pubblico esercizio
Le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzo di suolo pubblico, sono esonerati dal 1.05.2020 fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico; inoltre, nei centri storici la posa in opera di strutture amovibili funzionali all’attività non è subordinata alle autorizzazioni.
Bonus pubblicità
Il credito d’imposta per il 2020 viene elevato dal 30 al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati.
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Istituito un fondo con dotazione iniziale di euro 500 milioni destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall’attuazione delle misure previste dall’articolo 215 del decreto in oggetto. I criteri e le modalità per il riconoscimento saranno stabiliti da decreto del Ministero dei trasporti e del Mef.
Misure per incentivare la mobilità sostenibile
Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4.05.2020 e fino al 31.12.2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28.05.2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1.01 al 31.12.2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione e fino ad esaurimento delle risorse, un “buono mobilità”, cumulabile con quello indicato ai punti precedenti, pari a euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi 3 anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l., con sede a Crema, in via Largo della Pace 6.
T. 037386885 – E. info@studiocommercialistibmgr.it oppure compilare il form