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Studio BMGR Crema - ETS - NUOVA RENDICONTAZIONE CINQUE PER MILLE
Studio BMGR Crema - ETS - NUOVA RENDICONTAZIONE CINQUE PER MILLE

ETS – NUOVA RENDICONTAZIONE CINQUE PER MILLE

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli parla del CINQUE PER MILLE: NUOVE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI AL TERZO SETTORE

 

Con il decreto direttoriale n. 257 del 15 ottobre 2026 il Ministero del Lavoro ha approvato i nuovi modelli di rendicontazione del contributo del 5 per mille e le relative linee guida, che sostituiscono quelli adottati nel 2021 e nel 2022. L’obiettivo è semplificare la gestione degli adempimenti previsti dagli articoli 15 e seguenti del DPCM 23 luglio 2020.

La presente circolare interessa gli enti del Terzo settore e, in generale, gli enti beneficiari del 5 per mille. Chi non percepisce il contributo non è tenuto ad alcun adempimento.

 

I due modelli di rendicontazione

 

  • Allegato 1: si applica ai contributi dell’anno finanziario 2020 e, dal 2021 in poi, ai soli contributi inferiori a 20.000 euro.
  • Allegato 2: si applica esclusivamente ai contributi pari o superiori a 20.000 euro e prevede la rendicontazione tramite l’apposita piattaforma informatica.

Obblighi per tutti i beneficiari


Qualunque sia l’importo ricevuto, l’ente deve redigere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 12 mesi dalla percezione del contributo e conservare la documentazione per dieci anni.


Ulteriori obblighi per contributi pari o superiori a 20.000 euro

 

  • trasmissione del rendiconto entro 30 giorni dal termine di redazione;
  • pubblicazione sul sito internet entro 60 giorni dal medesimo termine;
  • comunicazione al Ministero nei 7 giorni successivi alla pubblicazione.

Il Ministero chiarisce che la mancanza di un sito internet idoneo non esonera dall’obbligo di pubblicazione: in assenza di un proprio sito o di un portale analogo accessibile al pubblico, si può utilizzare quello della rete associativa a cui l’ente aderisce. L’assenza di un sito idoneo è di per sé sanzionabile: si applica la diffida ad adempiere entro 30 giorni e, in caso di inerzia, una sanzione pari al 25% del contributo.

 
Come si compila il rendiconto


Il rendiconto segue il criterio di cassa e comprende le spese pertinenti alle attività istituzionali, effettive e documentate, sostenute entro 12 mesi dall’accredito. Possono essere rendicontate anche le spese sostenute dalla pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari; tuttavia, se l’erogazione subisce ritardi per impedimenti temporanei, le spese sostenute prima dell’effettivo accredito restano a carico dell’ente.

Novità importante: l’elenco dei giustificativi è semplificato. Non servono più numero, data di emissione e tipologia del documento: basta indicare la voce del rendiconto, la data di pagamento, l’importo imputato e una breve descrizione. Per i documenti digitali (fatture elettroniche, buste paga) l’elenco vale anche come annullamento del giustificativo.


Tabella riassuntiva delle spese


Spese AMMESSE (macro-voci)

  1. Risorse umane
  2. Costi di funzionamento
  3. Acquisto di beni e servizi
  4. Attività di interesse generale
  5. Accantonamento (fino a 36 mesi, con delibera dell’organo competente)

Spese NON AMMESSE

  1. Spese “pubblicitarie” per promuovere la scelta del 5 per mille
  2. Investimenti finanziari
  3. Sanzioni
  4. Spese pagate mediante compensazione di crediti
  5. Spese rimborsate da terzi (es. partner di progetto)

L’IVA è rendicontabile solo se costituisce un costo non recuperabile. I pagamenti in contanti sono ammessi nei limiti di legge, tranne per le erogazioni ad articolazioni territoriali, soggetti affiliati ed enti terzi, per le quali è richiesta la tracciabilità. L’accantonamento consente di utilizzare le somme fino a 36 mesi dall’accredito, per progetti di durata non superiore a tre anni, con obbligo di rendicontazione entro lo stesso termine.


Controlli e sanzioni

 

  • Il Ministero può chiedere integrazioni documentali, anche relative a spese sostitutive di quelle rendicontate, purché ammissibili e nei limiti del contributo.
  • Omessa pubblicazione: diffida ad adempiere entro 30 giorni e, in mancanza, sanzione pari al 25% delle somme percepite.
  • Mancata rendicontazione, omessa trasmissione o utilizzo per finalità non consentite: recupero del contributo, maggiorato della rivalutazione ISTAT e degli interessi legali.

Invitiamo gli enti che hanno percepito il contributo del 5 per mille a contattare lo Studio per verificare le scadenze e predisporre per tempo il rendiconto e la relazione illustrativa, raccogliendo la documentazione delle spese sostenute.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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