Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette la circolare riguardante le domande principali sull’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, che sarà in vigore dal 15 Ottobre.
Dalla titolarità dei controlli sul green pass alla tutela della privacy del lavoratore, dalle sanzioni economiche per le violazioni agli effetti dell’assenza ingiustificata del lavoratore senza certificazione sulla busta paga. Sono diverse le questioni che si porranno ai datori di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre, data di debutto dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati. In queste pagine proviamo a sciogliere alcuni dei fondamentali nodi.
1) Chi può controllare, materialmente, le violazioni dell’obbligo del green pass dei dipendenti che entrano in azienda?
Ad effettuare le verifiche può essere direttamente il datore di lavoro oppure possono procedere uno o più incaricati appositamente designati dal datore. Qualche problema può sorgere nel caso in cui il datore di lavoro svolga anch’esso un’attività lavorativa; in tale ipotesi, pare che anch’egli sia tenuto al possesso del green pass, avendo cura di nominare una persona diversa per il controllo del proprio certificato.
2) Gli esterni che entrano in azienda devono avere il green pass? Se sì, chi può controllarne il regolare possesso?
Sono soggetti al controllo tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa nei luoghi di lavoro, anche a titolo di formazione o volontariato, sulla base di contratti esterni. Quindi, l’onere del controllo in capo al datore di lavoro non si limita ai propri lavoratori ma si estende nei confronti di coloro che svolgono attività in quel luogo di lavoro e anche ai fornitori.
3) Chi deve segnalare le violazioni dell’obbligo di green pass in azienda al prefetto?
Questo compito spetta al datore di lavoro, anche per il tramite dei verificatori incaricati ove designati, che deve limitarsi ad informare su quanto ha accertato.
4) Chi esegue i controlli in azienda può chiedere il documento di identità al lavoratore?
Sì può chiederlo. La normativa lo prevede, con la finalità di accertare l’identità personale del lavoratore.
5) L’azienda può chiedere ai lavoratori, in via generale, se sono muniti del green pass o se lo avranno nei giorni successivi (a scopo di organizzazione interna)?
Il controllo del possesso del green pass può avvenire solo a partire dal 15 ottobre ed esclusivamente con le modalità previste dal Dl 127 (mediante l’app “VerificaC19”) senza
possibilità di richiedere informazioni ulteriori. Tuttavia, l’articolo 3 del Decreto Legge 08.10.2021, n. 139 (c.d. Decreto Capienze) consente, per esigenze organizzative, di chiedere in anticipo ai lavoratori se sono muniti di green pass (senza l’obbligo di esibirlo prima).
6) Quale traccia può tenere il datore di lavoro privato dei controlli?
Il datore non può trattenere documenti o dati in fase di verifica: è però tenuto a tracciare l’avvenuto controllo, istituendo una sorta di registro o altra modalità che riporti indicazione della data ed orario della verifica, del soggetto accertatore, di quello verificato e dell’esito del controllo.
7) Come deve essere incaricato il responsabile dei controlli in azienda?
L’incarico deve avvenire tramite una delega scritta predisposta dal datore di lavoro prima del 15 ottobre prossimo, contenente le linee guida per effettuare le verifiche.
8) Chi è responsabile dei controlli in azienda deve fare una formazione ad hoc?
Le disposizioni in materia non la prevedono ma risulta opportuno affinché i controlli avvengano in ossequio al Dl 127, oltre che per consentire al datore di lavoro di aver operato in conformità alla norma. Peraltro, l’incaricato dei controlli – oltre a verificare le certificazioni verdi – dovrà essere edotto per accertare le eventuali violazioni.
9) Si possono incaricare dei controlli i vigilantes esterni presenti in azienda?
La norma non esclude che soggetti esterni possano essere incaricati delle verifiche. In ogni caso è opportuno tracciare questi aspetti all’interno di una policy riferita all’organizzazione operativa dei controlli, tenendo anche conto dei profili in materia di privacy.
10) Se in un’ispezione si accerta che un lavoratore sta lavorando senza green pass da diversi giorni, la sanzione da 400 a mille euro a carico del datore si moltiplica?
In caso di mancata verifica del green pass, qualora la violazione sia reiterata, la sanzione in questione è raddoppiata. In attesa di chiarimenti ufficiali, non si può escludere che questa sanzione possa essere applicata in relazione a ciascuna giornata in cui è stata accertata la violazione.
11) L’azienda può subire controlli da parte di enti esterni? Se sì, quali?
Gli accertamenti possono essere condotti dal personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e – nella sfera di competenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. Inoltre, possono verificare l’osservanza del 127/2021 le Forze di polizia, il personale di polizia municipale dotato della qualifica di agente di P.S. e, ove occorra, le Forze armate.
12) Il lavoratore senza green pass può essere messo in ferie dal datore?
La norma pare escludere questa possibilità perché prevede che, qualora il lavoratore, dal 15 ottobre, sia sprovvisto di green pass, si configuri automaticamente l’ipotesi dell’assenza ingiustificata.
13) Il lavoratore senza green pass è, in generale, assente ingiustificato. Come impatta questa assenza sulla sua busta paga e sui contributi?
Comporta la perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui il lavoratore non sia in grado di esibirlo: gli effetti impattano anche sulla retribuzione indiretta e differita, compresa la maturazione del Tfr. Ciò determina anche la mancata copertura ai fini pensionistici nonché una serie di altre conseguenze: si pensi all’esclusione dei giorni di assenza dal perimetro di quelli utili ai fini delle detrazioni fiscali o del trattamento integrativo oppure al riproporzionamento dell’eventuale spettanza di permessi ex legge 104/1992 così come dell’assegno nucleo familiare.
14) L’impresa edile che ha un cantiere deve controllare il green pass ai lavoratori che dipendono da un’altra impresa (ad esempio in caso di appalto)?
La verifica del green pass va effettuata anche nei confronti dei lavoratori che accedono al luogo di lavoro di cui l’impresa ha la titolarità: quindi, anche i lavoratori dipendenti di altre aziende ovvero i lavoratori autonomi ai quali sono state affidate fasi lavorative.
15) L’azienda utilizzatrice è responsabile dei controlli del green pass sui lavoratori somministrati?
Per quanto riguarda la somministrazione, posto che il possesso del green pass è un requisito di legge, si ritiene che sia onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, che il lavoratore sarà sempre in possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Onere dell’utilizzatore sarà, invece, quello di verificare il possesso e l’esibizione del green pass da parte del lavoratore.
16) Il portiere di un condominio, se dipendente da un’azienda esterna tipo cooperativa, da chi deve essere controllato?
Premesso che non ci sono istruzioni precise al riguardo, l’Anaci, associazione di amministratori a livello nazionale, consiglia «in via cautelativa che l’amministratore richieda alle imprese dichiarazione scritta che i loro dipendenti inviati presso il condominio siano muniti di green pass». Sarebbe comunque opportuno che l’amministratore o un delegato verifichino il green pass.
17) Nel caso di studio associato di soli liberi professionisti, come si individua il responsabile dei controlli?
Il responsabile è colui che riveste la qualifica di datore di lavoro, normalmente identificabile nel legale rappresentante. Diversamente, può essere designato un addetto al controllo.
18) Nel caso di studio associato di più liberi professionisti, a chi spetta l’onere di pagare eventuali sanzioni per irregolarità sul green pass?
In questo caso il responsabile della violazione va individuato in chi ha la legale rappresentanza dello studio, ovvero in colui che riveste formalmente la qualifica di datore di lavoro.
19)Anche i clienti dei professionisti quando accedono in studio devono esibire green pass? Se sì chi ha l’obbligo di controllare?
Al momento la norma prevede i controlli solo nei confronti dei lavoratori e non sono state fornite indicazioni ufficiali su questo tema.
20) La famiglia deve controllare se la colf, badante o baby sitter ha il green pass?
Si. La sanzione per il datore di lavoro che non controlla va da un minimo di 400 euro a un massimo di mille euro. Per il lavoratore che si reca al lavoro senza green pass, la sanzione va da 600 a 1.500 euro.
Provvederemo ad aggiornarvi tempestivamente quando saranno emanate nuove delucidazioni e approfondimenti.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it