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Amministrazione Srl News Legge di Bilancio 2020
Amministrazione Srl News Legge di Bilancio 2020

Legge di Bilancio 2020

Legge di Bilancio 2020

Il 30.12.2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 160 del 27.12.2019 di cui si riporta in seguito le principali disposizioni.


Legge di Bilancio 2020, comma 2 e 3

Clausole di salvaguardia Iva e accise

Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2020 che rimangono pari al 22% e 10%. Rimodulate quelle per gli anni successivi: Iva 25% dal 1.1.2021 e 26,5% dal 1.1.2022 – iva ridotta 12% dal 01.01.2021.

Legge di Bilancio 2020, comma 4 e 5

Deducibilità Imu

Confermata, per il 2019, la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali al reddito d’impresa o di lavoro autonomo. La deducibilità risulta innalzata al 60% nel 2020 e al 100% dal 2021.

Legge di Bilancio 2020, comma 6

Cedolare secca per contratti a canone concordato

Stabilizzata al 10% l’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.
Non è stata prorogata la cedolare secca sulle locazioni commerciali.

Legge di Bilancio 2020, comma 7

Riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

Costituito un apposito fondo, con dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e 5 a partire dal 2021, per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti. L’attuazione degli interventi sarà effettuata con successivi provvedimenti normativi.

Legge di Bilancio 2020, comma 8-9-10-11

Sgravio contributivo 2020 per contratto di apprendistato, revisione tariffe inail, esonero contributivo under 35, esonero per assunzione giovani eccellenze

  • Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al 3°.
  • È estesa la riduzione delle tariffe Inail previste dalla L. 145/2018 anche al 2022 per evitare l’aumento dei premi assicurativi per tale annualità.
  • L’esonero contributivo di cui all’art. 1, cc. 100-108 L. 205/2017 è riconosciuto limitatamente alle assunzioni di giovani fino a 35 anni effettuate entro il 31.12.2020.
  • Al fine di ottenere l’esonero per le assunzioni di laureati e dottorati (art. 1, c. 706 L. 145/2018), dal 1.01.2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l’esonero contributivo per assunzione di giovani (art. 1, cc. 100-108 e 113-115 L. 205/2017). L’Inps acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute.

Legge di Bilancio 2020, comma 70 e 176

Sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica

Abrogate le disposizioni del “decreto crescita” che hanno introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante in dichiarazione.

Ora è applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari almeno a € 200.000.

Legge di Bilancio 2020, comma 70 e 176

Monitoraggio strutturale degli immobili

Istituito, ai fini delle imposte sui redditi, un credito d’imposta per le spese di acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili. Le modalità attuative in un successivo decreto Mef, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio.

Legge di Bilancio 2020, comma 175

Sono prorogate al 31.12.2020:

  • la detrazione al 50% per interventi di efficienza energetica in relazione alle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013;
  • la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M D.Lgs. 311/2006 fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  • la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Prevista fino al 31.12.2021 la detrazione sisma bonus per interventi antisismici per la messa in sicurezza statica degli edifici che può arrivare fino all’85% in base al rischio sismico.

  • È prorogata fino al 31.12.2020 la detrazione al 50% per le spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16, c. 1 D.L. 63/2013.
    Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2019, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Legge di Bilancio 2020, comma da 177-178-179

Sport bonus

Applicabile anche nel 2020 la disciplina che riconosce un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa e destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Legge di Bilancio 2020, comma da 183

Redditi terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali

Estesa al 2020 l’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per il 2021, gli stessi redditi concorreranno alla base imponibile Irpef al 50%.

Legge di Bilancio 2020, comma da 184 a 197


Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali


Introdotto, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super-ammortamento
operative nel 2019, un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

  • Alle imprese che a decorrere dal 1.101.2020 e fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai punti successivi in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
  • Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito (quindi anche i soggetti in regime forfettario).
  • Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001.
  • Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’art. 164, c. 1 Tuir (autovetture e moto), dei beni per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016.
  • Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell’allegato A e B, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, lett. b) Tuir, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
  • Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
  • Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
  • Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (beni immateriali), a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli citati nell’allegato A e B, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti venti a oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B annessi alla L. 232/2016. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.
  • Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero. Con apposito decreto sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.
  • Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap.
  • Se, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  • Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 1, cc. 35 e 36 L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.
  • Il credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
  • Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative. In relazione agli investimenti venti a oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

Legge di Bilancio 2020, comma da 198 a 209

Credito d’imposta per investimenti 2020 per ricerca, sviluppo e innovazione

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di seguito specificate.

  • Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’impostale attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lett. m), q) e j) del punto 15 del par. 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C198/01).
    Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
    –  le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa;
    – le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi;
    – le spese per contratti di ricerca extra muros;
    – le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo
    – le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo
  • Per le attività di ricerca e sviluppo fondamentale, industriale e sperimentale, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
  • Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
  • Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
  • Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
  • Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mise.
  • Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi.
  • Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.

Legge di Bilancio 2020, comma da 210 a 217

Bonus formazione 4.0

Confermato per il 2020, con alcune modifiche, il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste dal “Piano nazionale industria 4.0”. Queste le principali novità: è rimodulato il limite massimo annuale del credito; la misura del bonus è incrementata al 60% se l’attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultra svantaggiati; il credito non spetta alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive; scompare l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

Legge di Bilancio 2020, comma da 218

Credito d’imposta per investimenti nel Centro Italia

Prorogato a tutto il 2020 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016.

Legge di Bilancio 2020, comma da 219 a 224

Bonus facciate

Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. lavori pubblici 2.04.1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.

  • Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al D.Mise 26.06.2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al D.Mise 11.03.2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14 D.L. 63/2013.
  • Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
  • La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al D.M. Finanze 18.02.1998, n. 41.

Legge di Bilancio 2020, comma 225

Imprenditori agricoli florovivaistici

Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori florovivaistici, il reddito si calcola applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini Iva, il coefficiente di redditività del 5%.

Legge di Bilancio 2020, comma 227-229

Rifinanziamento Sabatini-ter

  • È riconosciuta un’integrazione alla spesa per il periodo 2020-2025 ai fini della proroga dell’agevolazione Sabatini-ter prevista dall’art. 2 D.L. 69/2013, che riconosce a favore delle micro e Pmi un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto, anche mediante contratto di leasing, di beni strumentali nuovi.

Legge di Bilancio 2020, comma 287

Aiuto alla crescita economica (Ace)

Ripristinata, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, la disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento figurativo, calcolato con l’aliquota dell’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace.

Legge di Bilancio 2020, comma da 288 a 290

Incentivi all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati da un decreto ministeriale entro il 30.04.2020.

Legge di Bilancio 2020, comma 300

Credito d’imposta per partecipazione a fiere internazionali

Esteso al 2020 il credito d’imposta, introdotto dal “decreto crescita” per il solo anno 2019, a favore delle piccole e medie imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. È pari al 30% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di € 60.000.

Legge di Bilancio 2020, comma 316

Zone economiche speciali (Zes)

Estesa la fruibilità del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zes: va commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31.12.2022, non più entro il 2020. Istituita, inoltre, la zona franca doganale nell’area portuale di Taranto.

Legge di Bilancio 2020, comma 319

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Prorogato al 31.12.2020 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Legge di Bilancio 2020, comma 340-341-343

Bonus bebè e bonus asili nido

  • L’assegno di cui all’art. 1, c. 125 L. 190/2014 è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2020 al 31.12.2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e il relativo importo è pari a:

a) 1.920 euro qualora il valore ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il valore ISEE non sia superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il il valore dell’ISEE sia superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1.01.2020 e il 31.12.2020, l’importo dell’assegno di cui alle lett. a), b) e c) è aumentato del 20%.

In caso di esaurimento delle risorse stanziate saranno rideterminati l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’Isee.

  • Il bonus asili nido è pari a 1.500 euro a decorrere dal 2019.A decorrere dall’anno 2020, il buono è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.

Legge di Bilancio 2020, comma 346 e 347

Detrazione per lo studio e la pratica della musica

Istituita dal 2021 una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute, fino a un massimo di € 1.000,00 e anche nell’interesse di familiari a carico, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, e scuole di musica riconosciuti da una P.A.

Legge di Bilancio 2020, comma 355 e 356

Esenzione canone tv

Fissata stabilmente a € 8.000 annui la soglia reddituale per le persone di almeno 75 anni che vogliono accedere all’esenzione dal pagamento del canone tv. Con riferimento al requisito di non avere conviventi titolari di un reddito proprio, viene specificato che non rilevano collaboratori domestici, colf e badanti.

Legge di Bilancio 2020, comma 361

Detrazione per spese veterinarie

Innalzato a € 500 l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Legge di Bilancio 2020, comma 393

Bonus edicole

Per il 2020, il credito d’imposta a favore delle edicole è esteso anche agli esercenti un’attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita di giornali pur quando non rappresenta l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (nel 2019, invece, tali soggetti erano esclusi dal bonus).

Legge di Bilancio 2020, comma 431

Pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo

Sancita l’esenzione fiscale per le somme corrisposte a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, qualora la Corte stessa preveda la clausola di esenzione.

Legge di Bilancio 2020, comma 509

Colture arboree pluriennali

Incrementata del 20%, per il triennio 2020-2022, la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con l’esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.

Legge di Bilancio 2020, comma 513 e 514

Oleoturismo

Le disposizioni dettate dalla legge di Bilancio 2018 per l’enoturismo, in particolare la determinazione forfetaria dell’imponibile Irpef con un coefficiente di redditività del 25% e, a talune condizioni, l’applicazione di un regime forfettario Iva, dal 2020 sono estese alle attività di oleoturismo: visite nei luoghi di coltura, produzione o esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo; degustazione e vendita delle produzioni aziendali; iniziative didattiche e ricreative nei luoghi di coltivazione e produzione.

Legge di Bilancio 2020, comma da 559 a 580

Misure in favore di Campione d’Italia

Istituita la nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci) su forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni. Riduzione a metà di Irpef, Ires e Irap, per cinque anni, a favore di chi risiede a Campione. Previsto un credito d’imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione, fino al 2024.

Legge di Bilancio 2020, comma 629

Detrazioni Irpef in base al reddito

  • La detrazione Irpef per oneri, di cui all’art. 15 Tuir, spetta:

a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

  • A tali fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
    La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri relativi agli interessi passivi per prestiti o mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni), agli interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale, nonché per le spese sanitarie.

Legge di Bilancio 2020, comma 630

Accisa sul gasolio commerciale

Dal 1.10.2020, niente più accisa agevolata sul gasolio commerciale per i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori; dal 1.01.2021, l’esclusione riguarderà anche i veicoli di categoria euro 4.

Legge di Bilancio 2020, comma 631

Accisa sui prodotti energetici

Rimodulate e innalzate le aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.

Legge di Bilancio 2020, comma 632 e 633


Auto aziendali

Modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).

Legge di Bilancio 2020, comma 634 e 658

Plastic tax

Istituita l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a € 0,45 per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal 1° giorno del 2° mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Legge di Bilancio 2020, comma 659 e 660

Tassazione dei tabacchi lavorati e dei prodotti accessori al loro consumo

Innalzate le accise che gravano sui tabacchi lavorati e introdotta una nuova imposta sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (cartine e filtri per arrotolare le sigarette), nella misura di € 0,0036 per ogni pezzo.

Legge di Bilancio 2020, comma da 661 e 676

Sugar tax

Istituita l’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di € 10,00 per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di € 0,25 per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma.

Legge di Bilancio 2020, comma da 677


Buoni pasto

Cambia il regime fiscale dei buoni pasto: se erogati in formato elettronico, la quota non tassata è elevata da € 7,00 a € 8,00; se erogati in formato diverso, la quota che non concorre al reddito di lavoro è ridotta da € 5,29 a € 4,00. Mantenuto il limite giornaliero a € 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.

Legge di Bilancio 2020, comma da 678

Imposta sui servizi digitali

Intervenendo sulla disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2019: sono chiarite le modalità applicative del tributo circa i corrispettivi colpiti, le dichiarazioni, la periodicità del prelievo; sono individuate le ipotesi di esclusione; è inserito l’obbligo per i soggetti passivi non residenti di nominare un rappresentante fiscale; è stabilita l’applicazione dell’imposta a partire dal 1.01.2020, senza necessità di normativa secondaria; si prevede che la disciplina venga abrogata appena entreranno in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.

Legge di Bilancio 2020, comma da 679 e 680


Tracciabilità delle detrazioni

Per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Legge di Bilancio 2020, comma da 681 e 686

Analisi di rischio

Per le attività di analisi del rischio evasione effettuate con le informazioni dell’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno avvalersi di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, per individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da controllare e incentivare l’adempimento spontaneo. Le attività di prevenzione e contrasto dell’evasione sono incluse fra quelle di rilevante interesse pubblico per cui è ammesso il trattamento di dati personali e vengono limitati i diritti dell’interessato, previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Un decreto Mef, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia delle Entrate, dovrà definire i diritti da limitare e le modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia.

Legge di Bilancio 2020, comma da 690

Estromissione dei beni immobili imprese individuali

La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31.10.2019, effettuate dal 1.01 al 31.05.2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30.11.2020 (il 60% del totale) e il 30.06.2021 (il rimanente 40%).

Legge di Bilancio 2020, comma 691 e 692


Regime forfetario

Dal 2020, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70 D.Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari).

  • Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
  • Per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza dell’accertamento è ridotto di un anno.

È abrogata la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra € 65.001,00 e € 100.000,00.

Legge di Bilancio 2020, comma 693 e 694

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Rivalutabili, entro il prossimo 30.06, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1.01.2020. Prevista un’unica aliquota per il calcolo dell’imposta sostitutiva: 11%.

Legge di Bilancio 2020, comma 695

Plusvalenze immobiliari

Incrementata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

Legge di Bilancio 2020, comma da 696 a 704

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018. È previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un’imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a 3 rate annuali di pari importo, se l’ammontare complessivamente dovuto non supera € 3 milioni, ovvero, in caso contrario, fino a 6 rate.

Legge di Bilancio 2020, comma 710 e 711

Ivie e Ivafe

Dal 2020 sono soggetti passivi dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dalle norme sul monitoraggio fiscale (art. 4 DL. 167/1990).

Legge di Bilancio 2020, comma da 712 a 715

Deduzione di componenti negative Ires

Differite le percentuali di deducibilità, ai fini Ires e Irap, previste da alcune norme (stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari; riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese; stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali).

Legge di Bilancio 2020, comma da 716 a 718

Redditi da attività in concessione

Introdotta, per il triennio 2019-2021, una maggiorazione di 3,5 punti percentuali per l’Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessioni autostradali, ferroviarie, gestioni aeroportuali e portuali.

Legge di Bilancio 2020, comma 720

5 per mille Irpef

Incrementata la dotazione delle risorse destinate alla quota del 5 per mille dell’Irpef: 10 milioni per il 2020, 20 milioni per il 2021 e 25 milioni a decorrere dal 2022.

Legge di Bilancio 2020, comma 721

Trattamento fiscale delle Università non statali

Confermata, con una norma di natura interpretativa, la non assoggettabilità a imposta sui redditi delle attività di formazione esercitate dalle Università non statali riconosciute.

Legge di Bilancio 2020, comma 722 e 723

Normativa Fatca: obblighi degli intermediari finanziari

Semplificati gli obblighi di comunicazione riguardanti l’applicazione della normativa Fatca: le istituzioni finanziarie operanti in Italia, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale, potranno comunicare all’amministrazione finanziaria la data di nascita dei titolari dei conti correnti statunitensi o residenti negli Usa, fermo restando l’obbligo di reiterare la richiesta del codice fiscale ed effettuare le opportune verifiche.

Legge di Bilancio 2020, comma 725 e 726

Noleggio imbarcazioni da diporto

A partire dal 1.04.2020, per l’applicazione dell’Iva ai servizi di locazione, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio fuori della Ue andrà dimostrata con adeguati mezzi di prova e non presunta.

Legge di Bilancio 2020, comma da 731 a 735

Preu sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite

A decorrere dal 1.01.2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco (art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931) sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85% sino al 31.12.2020 e nel 24,00% a decorrere dal 1.01.2021 delle somme giocate per gli apparecchi new slot-AWP e nell’8,50% sino al 31.12.2020 e nell’8,60%, a decorrere dal 1.01.2021 delle somme giocate per gli apparecchi in rete che si attivano solo in presenza del collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa (video lottery-VLT).

  • A decorrere dal 1.01.2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) è fissata in misura non inferiore al 65% per gli apparecchi new slot-AWP e in misura non inferiore all’83% per gli apparecchi in rete.
  • Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro 18 mesi dal 1.01.2020.
  • A decorrere dal 15.01.2020, il prelievo sulle vincite è fissato nel 20% per la quota delle vincite eccedente il valore di euro 200.
  • A decorrere dal 1.03.2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro è fissato al 20% per:
  • Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita-Win for Life Gold e “SiVinceTutto SuperEnalotto”, lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
  • Enalotto, Superstar.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di 4^ e 5^ categoria dell’Enalotto, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

Legge di Bilancio 2020, comma 736 e 737

Royalties idrocarburi

Dal 2020, esenzioni dal pagamento delle royalties applicabili ai soli concessionari di coltivazione di idrocarburi con una produzione annua non superiore a € 10 milioni di Smc di gas in terraferma e a € 30 milioni di Smc di gas in mare.

Legge di Bilancio 2020, comma da 738 a 783


Unificazione Imu Tasi

Dal 2020, scompare il tributo per i servizi indivisibili e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l’Imu. L’aliquota di base è fissata allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. Il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30.06 dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta.

Legge di Bilancio 2020, comma da 784 a 815

Riscossione degli enti locali

Riformata profondamente la riscossione degli enti locali, con l’introduzione, tra l’altro, dell’istituto dell’accertamento esecutivo (sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali) e, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, di una specifica disciplina per rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Legge di Bilancio 2020, comma da 816 a 847

Canone unico enti locali

Istituiti, dal 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (al posto di Tosap, Cosap, Cimp e canone per l’occupazione delle strade) e il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati (in sostituzione di Tosap, Cosap e, per i casi di occupazioni temporanee, anche di Tari).

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l.  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.

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