Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli informa che è stata approvata la Legge di conversione del Milleproroghe.
Le novità in sintesi
Dopo la questione di fiducia posta dal Governo, la Camera dei deputati ha approvato la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe.
Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte.
Sospensione dei termini in materia di agevolazione “prima casa”
Articolo 3, comma 10-quinquies
Vengono nuovamente sospesi i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa”. Si ricorda, a tal proposito, che l’ultima sospensione era stata disposta, fino al 31.03.2022, dall’articolo 3 D.L. 228/2021.
La nuova disposizione, tuttavia, fa salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della norma, emessi per il mancato rispetto dei termini previsti, escludendo altresì il rimborso di quanto già versato.
Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali
(Articolo 3, commi 10-octies-10-novies)
Viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio dell’opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi.
Viene prorogato alla stessa data il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.
Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
(Articolo 3-bis)
Gli enti territoriali possono estendere, entro il 31 marzo 2023, alcuni istituti previsti dalla Legge di bilancio 2023 nell’ambito della c.d. “Tregua fiscale” (conciliazione agevolata delle controversie, rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione e regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale) alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie.
Con riferimento, invece, allo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (e quindi, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati), se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico, sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023. Entro lo stesso termine possono aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico.
Misure a sostegno dell’edilizia privata
Articolo 10, commi 11-decies e 11-undecies
In considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi, vengono prorogati di due anni (rispetto alla proroga già disposta con l’articolo 10-septies D.L. 21/2022):
- i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati
o formatisi fino al 31 dicembre 2023; - il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023.
Termine per gli investimenti in beni strumentali nuovi “non 4.0”
Articolo 12, comma 1-bis
Viene posticipato, dal 30 giugno al 30 novembre 2023, il termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (ovvero “non 4.0”) per cui – con riferimento all’anno 2022 – spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non “prenotati” non è invece previsto alcun credito
d’imposta.
Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0
Articolo 12, comma 1-ter
Viene prorogato al 30 novembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023 previsto, da ultimo, dalla Legge di bilancio 2023) il termine entro il quale possono essere effettuati gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, se l’ordine è stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 ed entro la stessa data è effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Credito d’imposta attività agricola e pesca
Articolo 15, comma 1-quinquies
Viene differito, dal 31 marzo al 30 giugno 2023, il termine di utilizzabilità del credito di imposta riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre dell’anno 2022.
La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a inviare all’Agenzia delle entrate l’importo del credito maturato nel 2022.
Obblighi di trasparenza
Articolo 22-bis
Come noto, la L. 127/2017 prevede specifici obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche (sul sito internet o nella nota integrativa), pesantemente sanzionati.
La Legge di conversione interviene nuovamente sul termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni, differendolo al 1° gennaio 2024.
Anche per quest’anno, quindi, viene esclusa l’applicazione delle sanzioni riferite agli obblighi
informativi che devono essere adempiuti nel 2023, con un ulteriore differimento della loro
decorrenza all’anno successivo.
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