DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020
Approfondimenti la Lotteria degli scontrini
Dal 1.1.2020 è previsto l’avvio della cd. “lotteria degli scontrini”.
Si tratta di una iniziativa che consente di partecipare all’estrazione di premi messi in palio ai soggetti che hanno effettuato acquisto di beni e servizi presso esercenti attività di commercio al minuto.
Detta iniziativa intende conseguire due scopi:
- contrastare l’evasione fiscale;
- fornire all’Amministrazione finanziaria dati finalizzati alla rilevazione della capacità di spesa delle persone fisiche (redditometro).
Il procedimento di estrazione a sorte dei premi richiede che, i registratori di cassa utilizzati dai commercianti al minuto presso i quali sono effettuati gli acquisti, siano in grado di trasmettere all’Agenzia delle Entrate il dato cumulato dei corrispettivi giornalieri e i dati puntuali della singola operazione:
- data
- importo
- modalità di pagamento
- codice fiscale del cliente.
Le modalità attuative (le modalità di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi in palio della lotteria degli scontrini) saranno previste da un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.
Condizioni di partecipazione alla lotteria.
Tipologia di beni o servizi acquistati
Non vi sono limiti o condizioni
Requisiti del cedente/prestatore
Ai fini della partecipazione alla lotteria, gli acquisti devono essere effettuati presso esercenti che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015 (*)
Requisiti del cessionario/committente
L’acquirente (partecipante) deve essere:
- una persona fisica (che effettui l’acquisto in veste di privato consumatore, ossia al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione);
- maggiorenne (requisito non previsto dal prevedente testo normativo);
- residente in Italia
Comunicazione dei dati (e del codice fiscale del cliente)
E’ necessario che:
- l’acquirente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente al momento dell’acquisto;
- l’esercente trasmetta i dati della singola operazione all’Agenzia delle Entrate mediante gli strumenti telematici.
(*) La partecipazione alla lotteria è consentita anche con riferimento agli acquisti documentati mediante fattura (purché effettuati al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione). Tuttavia, occorre che anche in questo caso sia assicurata la trasmissione dei dati dell’operazione e del codice fiscale dell’acquirente all’Agenzia delle Entrate (art. 1, co. 541, L. 232/2016).
La probabilità di vincita dei premi, in caso di acquisti effettuati mediante carta di debito o di credito, è aumentata del 20% rispetto agli acquisti effettuati mediante contante.
Inoltre, per espressa disposizione normativa, alla lotteria degli scontrini non si applica il divieto di pubblicità per giochi e scommesse di cui all’art. 9, co. 1, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità).
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione Srl T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.