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Amministrazione Srl News Novità in materia di fatturazione elettronica
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Novità in materia di fatturazione elettronica

Novità sulla modifiche alla disciplina della fatturazione elettronica.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 119/2018 che prevede alcune modifiche alla disciplina della fatturazione elettronica che si riassumono di seguito:

  • Modifiche transitorie applicabili per il primo semestre 2019:
    • per il primo semestre 2019 (quindi per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019) non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% di cui all’articolo 6 D.Lgs. 471/1997), a condizione che la fattura sia emessa (e quindi trasmessa al Sdi – Sistema d’Interscambio) entro il termine per la liquidazione dell’imposta del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione (ad esempio, considerando un contribuente mensile, per un’operazione effettuata entro il 31 gennaio 2019, la fattura elettronica deve quindi essere trasmessa al Sdi entro il 16 febbraio 2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del mese di gennaio).
    • la suddetta sanzione è ridotta all’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica (mensile o trimestrale) successiva rispetto a quella in cui correttamente sarebbe dovuta essere emessa.
  • Modifiche a regime dal 1° luglio 2019:
    • a decorrenza dal 1° luglio 2019 la fattura può essere emessa entro 10 giorni dalla data in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972;
    • nella fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione, ovvero pagamento a seconda della fattispecie: cessione di beni o prestazioni di servizi) se diversa dalla data di emissione del documento;
    • l’articolo 12 del D.L. 119/2018 prevede nuovi termini di registrazione delle fatture emesse stabilendo che “il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione”;
    • per la registrazione degli acquisti non è più previsto l’obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, né l’indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. Protocollo) poiché il “protocollo” sarà di fatto attribuito in automatico dal Sdi;
    • con riferimento ai termini per l’esercizio della detrazione per le fatture di acquisto si prevede ora che la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale allungamento non è tuttavia previsto per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, il cui documento è pervenuto l’anno successivo;
    • l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda solamente le operazioni intercorse tra soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia, mentre per quelle effettuate con controparti semplicemente identificate nel territorio dello Stato l’obbligo non sussiste (fermo restando la facoltà di emissione al fine evitare l’inclusione dell’operazione nel cd. “esterometro”).

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it

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