Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli comunica la decorrenza della nuova fiscalità per gli Enti del Terzo Settore dal 2026 –
D.L. 17 Giugno 2025, n. 84
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 Giugno 2025, n. 84, che segna un passaggio
decisivo nel completamento della riforma fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS). In particolare, il decreto chiarisce l’effettiva decorrenza delle nuove misure fiscali, prevista per il primo periodo d’imposta successivo al 31 Dicembre 2025.
decisivo nel completamento della riforma fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS). In particolare, il decreto chiarisce l’effettiva decorrenza delle nuove misure fiscali, prevista per il primo periodo d’imposta successivo al 31 Dicembre 2025.
1. Decorrenza della nuova fiscalità
L’articolo 8 del decreto stabilisce che le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore entreranno in vigore:
- dal 1° Gennaio 2026 per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare;
- dalla data di apertura del primo esercizio successivo al 31 Dicembre 2025 per gli ETS con esercizio non coincidente con l’anno solare (es. per un ETS con esercizio 1° Settembre 2024 – 31 Agosto 2025, la decorrenza sarà dal 1° Settembre 2026).
2. Norme applicabili dal 2026
a. Qualificazione fiscale dell’ente (Art. 79 CTS)
Verranno applicati i criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale e per la qualificazione fiscale complessiva dell’ente.
Verranno applicati i criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale e per la qualificazione fiscale complessiva dell’ente.
b. Regime forfettario per attività commerciali non prevalenti (Art. 80 CTS)
Gli ETS non commerciali potranno applicare il regime forfettario con coefficienti di redditività a scaglioni:
Gli ETS non commerciali potranno applicare il regime forfettario con coefficienti di redditività a scaglioni:
- 7% – 17% per prestazioni di servizi;
- 5% – 14% per altre attività.
Non sono previsti limiti massimi di entrate.
c. Regimi agevolati per OdV e APS (Art. 84 e 85 CTS)
- Le APS vedranno considerate non commerciali le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali, anche a fronte di corrispettivo, se rivolte a soci, familiari o altre APS.
- Le OdV continueranno a beneficiare della decommercializzazione di alcune attività marginali (es. vendita di beni ricevuti gratuitamente, purché senza finalità concorrenziale).
- In caso di ricavi annui inferiori a €85.000, OdV e APS potranno optare per il regime forfettario dell’art. 86 CTS, con:
- coefficiente dell’1% per le OdV,
- coefficiente del 3% per le APS,
- esonero dal versamento IVA e semplificazioni contabili.
3. Impresa sociale: decorrenza agevolazioni (Art. 14 DL 84/2025)
Viene fissata al 2026 anche la decorrenza delle misure fiscali per le imprese sociali, previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 18 del D.lgs. 112/2017. Tra queste, si segnala la possibilità di escludere dalla base imponibile gli utili destinati a finalità statutarie o a incremento del patrimonio, se accantonati in apposite riserve.
4. Misure ancora soggette ad autorizzazione UE
Rimangono in attesa del via libera definitivo:
- i regimi agevolativi legati ai “titoli di solidarietà” (art. 77 CTS),
- le detrazioni/deduzioni per chi investe nel capitale delle imprese sociali (art. 18, co. 3 e ss., D.lgs. 112/2017).
Conclusioni
Il D.L. 84/2025 costituisce un tassello fondamentale per la piena attuazione della riforma fiscale del Terzo Settore, fornendo finalmente certezza sulla decorrenza delle nuove disposizioni e rendendo operativa dal 2026 la disciplina fiscale uniforme per ETS, OdV, APS e imprese sociali.
Lo Studio resta a disposizione per valutare l’impatto delle nuove regole sulla Vostra organizzazione e per supportarVi negli eventuali adeguamenti statutari, contabili e fiscali necessari.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: