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Studio BMGR Crema - Novità classificazione Ateco 2025 e comunicazione fatture omesse o irregolari
Studio BMGR Crema - Novità classificazione Ateco 2025 e comunicazione fatture omesse o irregolari

NUOVI CODICI ATECO E FATTURE OMESSE O IRREGOLARI

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta i NUOVI CODICI ATECO E FATTURE OMESSE O IRREGOLARI

 
 
Nuovi codici Ateco 2025

L’Istat ha introdotto la nuova classificazione Ateco 2025 per adeguare i codici delle attività economiche (Ateco 2007) alla classificazione comunitaria, cosiddetta Nace revisione 2 («Nomenclatura statistica delle attività economiche nelle Comunità europee», di cui al regolamento CE n. 1893/2006).

La nuova classificazione Ateco 2025 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, ma è stata adottata solo a partire dal 1° aprile 2025. A partire da ieri, quindi, le CCIAA hanno iniziato il «processo di riclassificazione», che viene eseguito d’ufficio.

Fiscalmente, non c’è l’obbligo di presentare una apposita dichiarazione di variazione all’Agenzia delle Entrate, ma in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati effettuata alle Entrate, devono essere comunicati i propri codici attività, coerenti con la nuova tabella Ateco 2025.

Il contribuente, però, deve iniziare da subito (cioè, dal 1° aprile 2025) a utilizzare i nuovi codici in tutti gli atti e nelle dichiarazioni presentate.

Fa eccezione il modello Iva 2025, per il 2024, il quale, se è stato inviato entro il 31 marzo 2025, doveva riportare nel rigo VA2 ancora il «vecchio» codice attività Ateco 2007, mentre se la presentazione è avvenuta ieri o avverrà successivamente entro la scadenza ordinaria del 30 aprile 2025, potrà (non per obbligo) riportare il nuovo codice Ateco 2025. Si potrà anche mantenere il vecchio codice (senza indicare il codice 1 nella suddetta casella), nonostante le istruzioni al rigo richiedano l’indicazione dell’attività utilizzando la tabella di classificazione vigente al momento di presentazione della dichiarazione.

Anche l’Inps ha aggiornato la propria procedura iscrizione e variazione azienda, dando la possibilità, da ieri, di assegnare il codice Ateco 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti. Per le matricole attive iscritte prima di ieri, l’Istituto provvederà progressivamente ad assegnare il nuovo codice, dell’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione, che verrà effettuata dalla Cciaa (circolare Inps del 31 marzo 2025, n. 71).

 
Comunicazione TD29 per fatture omesse o irregolari

Da martedì 1° aprile 2025 è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni TD29 da parte del cessionario/committente per i casi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, per evitare la sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

Per le violazioni dell’omessa fatturazione o della fatturazione irregolare il cessionario/committente che non riceve la fattura passiva (o che la riceve irregolare) non deve più emettere l’autofattura (TD20) e versare la relativa Iva o la maggiore Iva dovuta sull’operazione, ma deve solo comunicare l’omissione o l’irregolarità alle Entrate, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, tramite l’invio della nuova comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97) con «tipo documento» TD29, la quale, però, è utilizzabile solo dal 1° aprile 2025, a seguito dell’applicazione solo da questa data della versione 1.9 delle specifiche tecniche sull’e-fattura.

Splafonamento:
Le nuove comunicazioni per omessa o irregolare fatturazione (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97) con «tipo documento» TD29 non sono un’autofattura, pertanto, non è ammessa l’indicazione «dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario» (codice errore 00471), ma nel campo cedente/prestatore vanno riportati i dati di quest’ultimo, il quale può essere solo un operatore nazionale, in quanto se il campo IdPaese del TD29 ha un valore diverso da IT il file viene scartato con codice errore «00473». Va riportata anche la partita Iva del cedente/prestatore, altrimenti il file viene scartato con codice errore «00475».

Nella versione 1.9 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, restano immutate le modalità per sanare l’eventuale splafonamento, da parte del cessionario o committente che ha inviato ai propri fornitori lettere d’intento, per l’applicazione della non imponibilità Iva, in base all’articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/72 («tipo documento» TD21, «Autofattura per splafonamento»).

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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