Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli fornisce le prime indicazioni sulla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro forniscono le prime indicazioni sulla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.
CHI DEVE COMUNICARE IL RAPPORTO DI LAVORO?
L’obbligo in questione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. La disposizione interessa il lavoratore occasionale ossia il lavoratore che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
QUALI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DEVONO ESSERE COMUNICATI?
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima ancora ma ancora in corso alla data del 21 Dicembre 2021.
In relazione ai rapporti già in essere al 21 Dicembre 2021, è possibile l’invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 Gennaio 2022.
Per i rapporti avviati successivamente al 18 Gennaio 2022 la comunicazione andrà eseguita prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di un’e-mail ad uno specifico indirizzo di posta
elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi elenco e-mail di seguito).
COSA VA INSERITO NELLA COMNUNICAZIONE?
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi:
– i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
– i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
– la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
– una sintetica descrizione dell’attività;
– l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
– la data di avvio delle prestazioni occasionali;
– l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.
Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del
Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
SANZIONI
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:
T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it