Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli parla del RENTRI – Iscrizione per produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti
Si ricorda che dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 devono procedere all’iscrizione al Rentri le imprese e professionisti che producono rifiuti pericolosi.
Il terzo e ultimo appuntamento con l’iscrizione al Registro nazionale riguarda infatti:
- imprese ed enti con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che sono produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi;
- altri produttori di rifiuti speciali pericolosi, che non rientrano in organizzazioni di enti o imprese (per esempio, liberi professionisti come medici, dentisti, veterinari e piccoli operatori economici) a prescindere dal numero di dipendenti.
L’iscrizione e il pagamento dei diritti si effettuano esclusivamente accedendo al portale www.rentri.gov.it con l’identità digitale (Cie, Spid). Se vengono meno i presupposti che giustificano l’obbligo di iscrizione, è possibile cancellarsi con effetto dall’anno solare successivo.
Per questa categoria l’iscrizione è soggetta al pagamento per ogni unità locale di un contributo annuale pari a 15 euro (10 euro per i pagamenti successivi da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno). Si aggiunge il diritto di segreteria, sempre pari a 10 euro.
Dal 13 febbraio 2025 le imprese e le altre realtà soggette all’obbligo di iscrizione al Rentri usano, ancora adesso, il nuovo modello di registro di carico e scarico cartaceo (allegato I, Dm 59/2023), stampato dal portale e vidimato fisicamente presso le Camere di commercio. Dal momento in cui verrà effettuata l’iscrizione, invece, il registro diventa digitale; non occorre riportare alcun movimento già registrato su carta e la numerazione è progressiva.
Il nuovo formulario (allegato II, Dm 59/2023), invece, fino al 13 febbraio 2026 sarà ancora cartaceo per tutti, vidimato tramite il portale e stampato in due copie firmate da produttore e trasportatore.
I produttori non iscritti, vidimano digitalmente il formulario cartaceo accedendo gratuitamente alla registrazione nell’area “Produttori non iscritti” del portale. Oppure incaricano il trasportatore.
Se un operatore avvia l’attività soggetta all’obbligo dopo il 13 febbraio 2026 (o le altre scadenze già maturate nel 2025), l’iscrizione va effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro di carico e scarico.
Poiché si tratta soprattutto di piccole imprese e di professionisti o singoli operatori economici, è opportuno ricordare che l’adempimento relativo all’iscrizione e alla trasmissione dei dati può essere delegato alle associazioni di categoria, a loro società di servizi, al professionista o al gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta (articolo 18, Dm 59/2023).
Nelle piccole realtà ora obbligate all’iscrizione si annoverano anche istituti di bellezza e tatuatori (codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02) con dipendenti fino a dieci, i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa e a prescindere dal numero dei dipendenti). Costoro possono adempiere all’obbligo dei registri per i rifiuti pericolosi prodotti (come aghi, siringhe e taglienti, Codice Eer 180103) in modalità alternativa, ossia conservando progressivamente per tre anni il formulario (articolo 190, comma 6, Dlgs 152/2006). In tal caso, non devono trasmettere i dati al Rentri, ma devono essere iscritti. Se, invece, tengono i registri in modo digitale, devono trasmettere i dati.
I trasportatori che producono rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti e iscritti nella categoria 2 bis Albo gestori si iscrivono come produttori (non come trasportatori) e trasmettono al Rentri i dati del registro tenuto come produttori.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono previste per: omessa o irregolare iscrizione al Rentri, da 500 a 2mila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille a 3mila euro per i pericolosi; omessa o incompleta trasmissione dei dati nei tempi e modi previsti, da 500 a mille euro per i rifiuti non pericolosi e da mille a 3mila euro per i pericolosi. Riduzione a 1/3 per l’iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto. Queste sanzioni si sommano a quelle già note per le irregolarità su registro e formulario.
SOGGETTI NON OBBLIGATI A ISCRIVERSI:
- Non sono soggetti all’obbligo di iscrizione le imprese ed enti produttori iniziali che hanno fino a 10 dipendenti e producono solo rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali, derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
- Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:
- nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché’ i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- nell’ambito delle attività commerciali;
- nell’ambito delle attività di servizio,
- da attività sanitarie.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: