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Amministrazione Srl News Aggiornamenti sulle ultime novità o modifiche di norme di possibile interesse
Amministrazione Srl News Aggiornamenti sulle ultime novità o modifiche di norme di possibile interesse

Aggiornamenti sulle ultime novità o modifiche di norme di possibile interesse

Lo Studio Commercialisti Associati Riboli e Magnoni comunica gli aggiornamenti sulle ultime novità o modifiche di norme di possibile interesse. 

Abrogazione dei voucher e responsabilità solidale negli appalti

Si premette che, attraverso l’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, il D.L. 17.3.2017, n. 25 ha soppresso la disciplina in materia di lavoro accessorio; i voucher richiesti al 17.3.2017 potranno essere utilizzati fino al 31.12.2017. In merito ai contratti di appalto, ha invece ripristinato la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore. (La L. 20.4.2017, n. 49, in vigore dal 23.4.2017, ha convertito il citato decreto senza modificazioni). 

Chiarimenti in merito al credito d’imposta per ricerca e sviluppo

La C.M. 27.4.2017, n. 13/E ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, fornendo alcune istruzioni alle imprese che intendono usufruire del citato incentivo, sulla base delle modifiche introdotte dalla L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

In sintesi, tra le novità che si applicano da quest’anno, viene concesso un anno in più per effettuare gli investimenti, viene innalzato da Euro 5 a Euro 20 milioni l’importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare mentre l’aliquota aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili; inoltre, entrano a far parte dei beneficiari anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili le spese relative a tutto il personale impiegato in ricerca e sviluppo, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore,   quindi  non è più  necessario suddividere il costo sostenuto per il personale altamente qualificato e quello sostenuto per il personale tecnico non in possesso del titolo di studio.

L’Agenzia delle Entrate specifica che si allunga di un anno il periodo entro il quale gli interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all’agevolazione; alla luce di quanto previsto nella Legge di bilancio 2017, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi d’ imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo d’imposta 2020. Analogamente, i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta 2015-2016 e fino al periodo d’imposta 2020 – 2021.

Aumenta da Euro 5 a Euro 20 milioni l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario, fermo restando il fatto che le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono essere almeno pari a Euro 30.000 nel periodo d’imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione. Per i primi due periodi agevolati, il credito d’imposta compete nei limiti dell’importo massimo annuale di Euro 5 milioni, mentre per i rimanenti 4 periodi agevolati il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo evidenziato.

Riguardo al momento in cui far valere il credito d’imposta, si precisa che esso potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività di ricerca e sviluppo.

Comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini iva

Si ricorda che l’art. 4, c. 1 del D.L. 193/2016 ha introdotto, a decorrere dal 1.01.2017 la comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA con la quale i soggetti passivi IVA (esercenti attività d’impresa, arte o professione dovranno trasmettere i dati di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 633/1972 (comprese le bollette doganali) e delle note di variazione relative alle predette fatture.  Tra i soggetti esonerati dalla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture rientrano i contribuenti che hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015), e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio ex art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011 o in quello forfetario di cui all’art. 1, cc. 54-89 Legge 190/2014 (Circc. Ag. Entrate 1/E/2017 e 8/E/2017).  L’adempimento in parola non riguarda le operazioni attive e passive non documentate da fattura (ad esempio, mediante scontrino o ricevuta fiscale), a prescindere dal relativo importo, così come i dati relativi alle spese mediche già trasmesse al Sistema “Tessera Sanitaria” da parte dei soggetti di cui all’art. 1 del DM 1.9.2016 (ad esempio, parafarmacie, psicologi, infermieri, ottici e veterinari).
La comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), e delle relative variazioni deve essere trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per quella relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.09.2017.
Scadenze comunicazioni 2017  
Soltanto per il 2017 la comunicazione in parola assume cadenza semestrale.
Conseguentemente, la comunicazione del primo semestre dovrà essere inviata entro il 18.09.2017 (il 16.09 cade di sabato), mentre quella relativa al secondo semestre entro il 28.02.2018.
A decorrere dal 2018, la comunicazione sarà trasmessa su base trimestrale.

Comunicazione liquidazioni periodiche iva

E’ altresì previsto l’obbligo della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva nella quale il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Scadenze comunicazioni
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio. Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Riepilogo scadenze:

  • primo trimestre 2017 entro 31.05.2017
  • secondo trimestre 2017 entro 18.09.2017
  • terzo trimestre 2017 entro 30.11.2017
  • quarto trimestre 2017 entro 28.02.2018

L’obbligo di invio sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

MANOVRA CORRETTIVA (D.L.50/2017)

Il 24 Aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 50/2017 che nella stessa data è entrato in vigore. Il decreto contiene una serie di misure che stabiliscono nuove regole in materia di compensazione dei crediti fiscali (Iva, redditi, Irap, Ritenute), registrazioni, detrazioni e compensazioni iva.

Split payment

Il meccanismo dello split payment (meccanismo della scissione dei pagamenti dell’Iva) è esteso anche ai liberi professionisti; quando si emetterà una fattura ad una Pubblica Amministrazione o a società partecipate da enti pubblici oppure a società quotate, il committente non pagherà l’IVA al professionista, ma la verserà direttamente allo Stato. La norma vale per le fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Durc

Il Durc, documento di regolarità contributiva, può essere ottenuto al momento in cui è presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle) utilizzando il modulo DA1, sempre che siano presenti gli altri requisiti di regolarità richiesti.

Inoltre, vengono elencati i casi di mancato rispetto della rateazione per cui il Durc è immediatamente annullato.

Detrazione Iva

Cambiano i termini per la detrazione dell’Iva sugli acquisti che potrà essere esercitata entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva relativa alla ricezione della fattura e non più entro il secondo anno. Il diritto alla detrazione dell’Iva potrà essere esercitato fino al momento di invio del modello relativo «all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto» (cioè fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell’anno dell’esigibilità). Il decreto, non contiene alcuna disciplina transitoria: quindi, dal 24/04/2017 non dovrebbe essere più possibile detrarre l’Iva delle fatture datate 2015 o 2016.

Compensazioni Iva

Abbassato il limite delle compensazioni dei crediti imposta Iva/Irpef/Ires/Irap risultanti dalle dichiarazioni dei redditi: il visto di conformità sarà necessario per gli importi superiori a 5.000 euro e non più 15.000.

Dal 24/04/2017 pertanto, i contribuenti che intendono compensare i crediti fiscali (Iva e diversi da Iva) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, non più per importi superiori a 15.000 euro annui, ma superiori a 5.000 euro annui. Continua a non essere previsto alcun visto per i crediti Iva trimestrali. Considerando che il modello annuale Iva 2017, relativo al 2016, è già stato inviato lo scorso 28 febbraio 2017, si ritiene che per i crediti Iva annuali la riduzione del limite da 15.000 euro a 5.000 euro per le compensazioni orizzontali, senza visto di conformità, si applicherà a partire dall’Iva relativa al 2017.

Altro discorso, invece, per i crediti diversi dall’Iva, per i quali le compensazioni sono possibili anche prima dell’invio dei modelli, anche per importi superiori ai limiti previsti per il visto (15.000 euro fino a ieri e a 5.000 da oggi), a patto che il visto venga apposto nei modelli che saranno inviati (regola che non è stata modificata).

Inoltre, non sarà più possibile compensare con modello F24 le imposte richieste dall’ufficio in seguito al recupero di crediti indebitamente utilizzati che dovranno quindi essere obbligatoriamente versati.

Locazioni brevi con cedolare secca

In merito al regime fiscale delle locazioni brevi, a partire dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti da locazioni brevi si potranno applicare le disposizioni relative alla cedolare secca (dlgs 23/2011), con aliquota al 21% in caso di opzione.
Per “locazione breve” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite agenzie immobiliari.

Rideterminazione base Ace

Nuove regole sono state introdotte in merito al calcolo dell’agevolazione fiscale Ace: si calcolerà sull’incremento di patrimonio degli ultimi 5 anni e non più dal 1° gennaio 2011.
Le modifiche decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 (quindi dall’esercizio 2017per i soggetti solari e ad esempio, per alcuni soggetti non solari, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 oppure dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018).

Dal 2017 in poi, gli aumenti del patrimonio netto rilevanti ai fini Ace saranno considerati, non più dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, ma solo dal “quinto esercizio precedente” fino all’anno del calcolo. Per persone fisiche, snc e sas in contabilità ordinaria l’attenuazione della stretta prevista dal 2016 dalla legge di Stabilità si applicherà pienamente solo per il 2016, mentre dal 2017 al 2019 è destinata a ridursi, fino ad azzerarsi. In pratica, solo per il 2016, potrà rilevare, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010. Dal 2017 al 2019, invece, rileverà «anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015» e quello «al 31 dicembre del quinto periodo d’imposta precedente a quello per il quale» viene effettuato il calcolo dell’Ace.

Acconti Ires 2017 Viene poi stabilito che gli acconti Ires 2017 calcolati con il metodo storico devono essere conteggiati considerando quale imposta del 2016 quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Poiché tali acconti devono essere conteggiati tenendo anche conto delle norme introdotte dalla legge 232/2016, ossia della riduzione del rendimento al 2,3%

Rottamazione liti pendenti 

Prevista la possibilità di chiedere, entro il 30 settembre 2017, la definizione delle liti tributarie nei confronti dell’Agenzia delle Entrate con il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto di sanzioni e interessi di mora. Rientrano nella nuova definizione agevolata unicamente le controversie tributarie che hanno come controparte l’agenzia delle Entrate. Restano quindi escluse non solo le liti non tributarie e quelle contro gli enti locali, ma anche le impugnazioni promosse avverso l’agente della riscossione. Sotto il profilo temporale, occorre che vi sia stata la costituzione in giudizio del contribuente entro il 31 dicembre 2016. Non possono beneficiare dell’abbattimento di legge le controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, sia intervenuta una pronuncia definitiva. Sono inoltre esclusi tutti i procedimenti che abbiano a oggetto dazi, accise, Iva all’importazione e il recupero di aiuti di Stato alle imprese. L’importo dovuto ai fini della definizione comprende l’intero ammontare dei tributi accertati che sia stato oggetto di impugnazione nonché gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, conteggiati fino al sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo. Il beneficio è pertanto rappresentato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. Se però la contestazione ha riguardato solo una parte dell’atto impugnato, la definizione non potrà investire la quota resasi definitiva. Inoltre, se l’impugnazione aveva a oggetto le sanzioni non collegate al tributo (sanzioni per violazioni di carattere formale) e/o gli interessi di mora, la definizione comporta il pagamento di una cifra pari al 40% dell’importo complessivo. Dal quantum da versare, si scomputano le somme già pagate in pendenza di giudizio. La definizione comporta tuttavia la non ripetibilità degli importi già versati, anche se maggiori del costo della sanatoria. Per accedere alla definizione, occorre presentare una apposita domanda, entro il 30 settembre prossimo, e versare l’intero importo dovuto o la prima rata, pari al 40% del totale, entro il medesimo termine. È richiesta una istanza per ciascuna controversia. Il versamento totale deve avvenire in un massimo di tre rate, scadenti a settembre e novembre 2017 e a giugno 2018. La disciplina dei pagamenti è quella dell’accertamento con adesione, sarà possibile pagare con il modello F24, eventualmente compensando la cifra dovuta con altri crediti d’imposta. L’agenzia delle Entrate deve esaminare le domande e i versamenti e notificare l’eventuale diniego della definizione non oltre il 31 luglio 2018. Avverso il diniego è ammesso ricorso, secondo le modalità ordinarie. È inoltre espressamente previsto che la definizione effettuata da uno dei coobbligati estingue il debito di tutti gli altri, anche se rimasti inerti nei riguardi dell’atto impositivo. Sospensione dei termini I processi in corso non sono sospesi ope legis. Allo scopo, occorre una apposita domanda del contribuente. In tale eventualità, il processo è sospeso sino al 10 ottobre 2017.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuali chiarimenti o adempimento

Appendice/Note operative /comunicazioni telefoniche con lo studio.

I Sig.ri Clienti avranno spesso trovato le line telefoniche dello studio occupate, purtroppo il problema permane da mesi a causa della lentezza ad intervenire da parte del gestore (Telecom) che nonostante i ripetuti solleciti non ha ancora attivato il meccanismo della ricerca automatica che consentirebbe di utilizzare contemporaneamente più linee. Nonostante le 6 linee telefoniche siano disponibili da mesi la comunicazione rimane veicolata su una sola di esse, si auspica che in disguido possa risolversi nel termine di ulteriori 10/30 giorni.

Crema, lì 03/05/2017

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattarci al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it

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