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Amministrazione srl Assegno unico e universale per figli a carico e FAQ Inps
Amministrazione srl Assegno unico e universale per figli a carico e FAQ Inps

Assegno unico universale per figli a carico e FAQ Inps

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli

trasmette l’informativa relativa alla possibilità di richiesta all’Inps dell’assegno unico per figli a carico unitamente ad alcune Faq selezionate, di taglio operativo-pratico.

 

Rimaniamo a disposizione per ogni occorrenza in merito alla richiesta all’Inps. Per quanto riguarda l’eventuale necessità di compilazione dell’Isee dovrete procedere richiedendolo direttamente ad un CAAF.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO

Il decreto legislativo n.230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno unico sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, l’assegno unico sostituirà:

  • il premio previsto per le nascite o le adozioni
  • gli assegni per il nucleo familiare
  • il bonus bebè
  • le detrazioni fiscali per i figli sotto i 21 anni.

L’assegno unico sarà gestito e pagato direttamente dall’ente di previdenza a cui i lavoratori possono già presentare richiesta tramite l’applicazione disponibile sul portale www.inps.it direttamente (accedendo al portale con lo SPID) o
avvalendosi di un patronato.

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente
    all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
 
  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
    • il figlio frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro 
    • il figlio sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

I limiti di età non si applicano in presenza di disabilità del figlio.

Tale beneficio economico sarà attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, ovvero in base all’Isee.
L’importo oscilla da un minimo di 50 euro (25 euro per i maggiorenni) a un massimo di 175 euro (85 euro per i maggiorenni), per figlio, e il suo ammontare è influenzato dal valore dall’Isee. Tuttavia, produrre l’Isee non è obbligatorio: in mancanza si ha diritto, comunque, all’importo minimo. Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

La domanda va inoltrata una sola volta nell’anno, deve riguardare tutti i figli, integrandola in caso di nascite, ricordando che l’assegno unico spetta dal settimo mese di gravidanza.

Accedendo al seguente link https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore è possibile effettuare una simulazione dell’importo dell’assegno unico spettante.

Riportiamo comunque di seguito un esempio degli importi mensili per figli spettanti in base all’Isee.

Assegno unico universale per figli a carico

(*) In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola con dicitura “da 40 mila euro”. La maggiorazione per figlio maggiorenne con disabilità (80 euro) spetta fino al 21° anno.
La maggiorazione per nucleo con 4 o più figli, pari a 100 euro, spetta per nucleo e non per figlio. Per ciascun figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000  euro; per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

ASSEGNO UNICO – FAQ INPS

Quando si potrà richiedere l’Assegno unico?

Dal 1° gennaio 2022, ma bisogna ricordare che per definire l’importo è necessario aver presentato un ISEE valido e corretto.

È possibile anche presentate la domanda senza ISEE ma in questo caso si accederà solo all’importo minimo previsto per l’Assegno unico. Sarà comunque possibile inviare l’ ISEE successivamente e avere accesso all’importo specifico per il proprio nucleo familiare.

Per coloro che inviano ISEE entro il 30 giugno verranno riconosciuti gli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo.

È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite ISEE .

L’ ISEE è obbligatorio?

Non è obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all’importo minimo previsto per l’Assegno unico.

Quando verrà pagato l’Assegno unico?

Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

Quali prestazioni verranno sostituite dall’Assegno unico?

Il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Rimarrà invece vigente il bonus nido.

Quindi dal 1° gennaio 2022 non percepiremo più le detrazioni e gli assegni familiari?

Detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo.

Bisogna presentare la domanda a gennaio?

 

Non c’è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

Chi ha presentato domanda per l’Assegno temporaneo deve ripresentarla per Assegno unico? 

La domanda deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’Assegno temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l’Assegno unico in automatico.

Chi deve presentare la domanda?

Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Come avviene il pagamento?

 

In via ordinaria su IBAN intestato al richiedente o bonifico domiciliato

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta online con procedura semplificata accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS o tramite patronato.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:
T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

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