Bonus facciate
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul bonus facciate
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.2/E del 14.2.2020 ha chiarito alcuni aspetti in materia di bonus facciate.
Gli interventi che possono beneficiare del bonus facciate sono di seguito specificati:
- FACCIATA
Sono agevolati con il bonus del 90% gli interventi di pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna a condizioni che:- gli immobili si trovino nelle zona A (agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) o B (parte del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A);
- deve trattarsi dell’involucro esterno visibile dell’edificio (intero perimetro esterno), escluse le facciate interne non visibili dalla strada o da suolo pubblico;
- se l’intervento influisce dal punto di vista termico, o comunque interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per avere il bonus del 90% bisogna rispettare i requisiti minimi indicati nel Dm 26 giugno 2015 e i valori limite di isolamento termico (trasmittanza) di cui al Dm 26 gennaio 2010.
- BALCONI
Ammesso per interventi di pulitura e tinteggiatura della superficie, consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi posti sulla facciata esterna. - CORNICIONI
Ammesso il bonus facciate per i lavori riconducibili al decoro urbano (pulizia, tinteggiatura, consolidamento, ripristino o rinnovo), se si trovano su facciate esterne. - GRONDAIE
Ammesso il bonus facciate per riparazione o sostituzione, se le grondaie si trovano su facciate esterne. - IMPIANTI
La detrazione del 90% riguarda solo la sistemazione delle parti impiantistiche che si trovano sulla parte opaca della facciata (es. cavi dei condizionatori o dell’antenna). - ORNAMENTI E FREGI
Ai fini del bonus facciate, sono parificati ai balconi. Quindi, hanno il 90% gli interventi – compresa la semplice pulitura o tinteggiatura – dei fregi e degli ornamenti sulle facciate esterne - PARAPETTI E PLUVIALI
Ammesso il bonus facciate per riparazione o sostituzione di parapetti e pluviali, se si trovano su facciate esterne. - PONTEGGIO
Le spese per il noleggio del ponteggio per le facciate esterne, anche se pagate a un’impresa diversa da quella che esegue i lavori, sono comprese nella detrazione del 90 per cento. - PROGETTAZIONE
Rientrano nel bonus facciate anche le spese di progettazione e le altre spese professionali (es. perizie, sopralluoghi, redazione Ape, asseverazione).
Non rientrano nel bonus facciata la sostituzione di cancelli e portoni, finestre, vetrate, infissi e grate, coperture orizzontali come lastrici solari e terrazze, muro di cinta o eventuali recinzioni, tende e schermature solari, rifacimento del tetto.
Per tali spese sarà possibile usufruire delle altre detrazioni del 50% o 65%.
La detrazione del 90% relativa al bonus facciate riguarda anche gli immobili detenuti dai soggetti che conseguono reddito d’impresa: persone fisiche, enti, società di persone e società di capitali.
Gli interventi possono essere effettuati sia su immobili strumentali per destinazione che per natura, anche se locati o dati in comodato a terzi.
Per individuare il momento di effettuazione dell’intervento (che deve avvenire obbligatoriamente nel 2020), è necessario utilizzare il principio di competenza e non quello di cassa, non solo per i soggetti in contabilità ordinaria, ma per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, «a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito».
Pertanto rileva la data di fine lavori e non il momento in cui il pagamento è stato effettuato.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l. T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.