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Studio BMGR Crema - CIRCOLARE AGOSTO 2024
Studio BMGR Crema - CIRCOLARE AGOSTO 2024

CIRCOLARE AGOSTO 2024

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta la Circolare Mensile “AGOSTO 2024”

 

 

LETTERE DI COMPLIANCE PER DATI RILEVANTI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2021

Sono in arrivo le lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle entrate, che segnalano ai contribuenti eventuali discrepanze fra i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate con i medesimi dati indicati nella dichiarazione annuale Iva relativamente al periodo d’imposta 2021. Le comunicazioni sono finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo.
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 15 luglio 2024)


LETTERE DI COMPLIANCE SUGLI ISA

Con il provvedimento del 1° luglio 2024 l’Agenzia delle entrate ha definito regole e criteri per la predisposizione delle lettere di compliance in caso di anomalie Isa per i periodi d’imposta 2020-2022.
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 1° luglio 2024)


PUBBLICATA LA GUIDA AI SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

È stata pubblicata lo scorso 18 luglio la guida sui servizi offerti dall’Agenzia delle entrate, guida che contiene informazioni generiche.
(Agenzia delle entrate, pubblicazione 18 luglio 2024)


CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio il Decreto Mef del 15 luglio con il quale è stato reso disponibile il software per l’adesione al concordato preventivo biennale dei contribuenti forfettari.
(Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024)


ADDEBBITO IN CONTO DELL’I24

L’articolo 17, D.Lgs. 1/2024, ha previsto che, il contribuente o l’intermediario autorizzato, che debba provvedere a versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, può disporre l’addebito di dette somme, mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari).
L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 313945 del 26 luglio 2024)


NOVITÀ ENPAM

L’ente previdenziale dei medici e odontoiatri Enpam ha disposto la prorogata della scadenza dell’invio del modello D dichiarazione reddituale dal 31 luglio al 6 settembre 2024. È, inoltre, disponibile una nuova funzione telematica di delega a professionisti o familiari per l’accesso alla propria area riservata, in cui effettuare gli adempimenti previdenziali.
(Enpam, comunicato 9 luglio 2024)


AL VIA LA CANCELLAZIONE DEL DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

L’Agenzia delle entrate in data 29 luglio ha reso nota l’attivazione della funzionalità con la quale i professionisti possono cessare il loro incarico di depositari delle scritture contabili a prescindere dal cliente che non abbia provveduto al ritiro.
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa 29 luglio 2024)


CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2024


Anche per il 2024 è operativa la c.d. “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto 2024.

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 20 agosto 2024.

  • Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi;
  • Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili);
  • Versamento del debito Iva II trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali);
  • Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail.

L’Agenzia delle entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici (valida anche per la proroga di quest’anno), che la “proroga di Ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

  • ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
  • conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
  • concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
  • procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
  • atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Si rammenta che il rinvio al 20 agosto 2024 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (1° agosto 2024 – 20 agosto 2024).


IL “NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI VERSAMENTI


Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso”, che si applicheranno a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Le principali novità della Riforma interessano:

  • la riduzione delle sanzioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;
  • l’applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.

Non viene modificato l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso e le casistiche in cui invece ne è preclusa l’applicazione (quali l’avvenuta notifica di avvisi di liquidazione e di accertamento).

 

**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

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