Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette le novità sulle attività di esportazione
Rinvio di 30 giorni per l’avvio del nuovo processo di rilascio delle prove di origine. Slitta al 21 luglio il sistema destinato a superare il precedente meccanismo dei certificati previdimati in favore dell’attivazione di procedimenti amministrativi di controllo preventivi e puntuali.
Con la piena operatività del nuovo processo, il rischio per gli operatori non qualificati come esportatori autorizzati sarà quello di vedere le merci ferme in dogana in attesa dell’autorizzazione a procedere ad export preferenziali mediante il rilascio dei certificati di circolazione Eur1.
Il nuovo iter «su istanza»
Con la circolare 16/D di mercoledì scorso, 17 giugno, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha concesso agli operatori ulteriori 30 giorni. Dal 21 luglio, dunque, termina la pratica di rilascio di Eur1 previdimati, La Dogana ha disposto che, per avere un certificato, è ora necessario attivare un iter amministrativo, con istanza motivata e documentata e conseguente provvedimento di rilascio (o di diniego).
Il rilascio «a vista»
E’ stata ammessa un’importante agevolazione operativa , consentendo che «il rilascio dei certificati potrà avvenire contestualmente alla presentazione della richiesta, nei casi in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo» per le quali il certificato potrà essere rilasciato “a vista”,
Status di esportatore autorizzato
Il modello tutto nuovo, che l’Agenzia ha preparato , potrà creare lungaggini procedurali dovute a particolari contingenze in cui le richieste sono massive .
Resta necessario il tema del riconoscimento dello status di esportatore autorizzato, che permette di attestare l’origine direttamente sulle fatture di vendita, senza bisogno degli Eur1 e, dunque, di attivare un procedimento ad hoc.
Il regime semplificato deve essere ancora esteso alle piccole e medie imprese. Su questo tema, l’Agenzia ha già previsto semplificazioni, riconoscendo che per l’autorizzazione ci si potrà avvalere di «eventuali riscontri già effettuati, come nei casi di operatori titolari di autorizzazioni Aeo, limitandosi ad acquisire solo specifici elementi integrativi di cui non sia già in possesso».
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