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Studio BMGR Crema - Circolare Speciale FEBBRAIO 2024
Studio BMGR Crema - Circolare Speciale FEBBRAIO 2024

Circolare Speciale FEBBRAIO 2024

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta: Circolare Speciale FEBBRAIO 2024 nr.2

 

SUPPLEMENTO
Speciale Riforma Adempimenti Tributari

 

LE NOVITÀ SUGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il D. Lgs. 1/2024 relativo alla “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.
Le norme, per effetto di quanto previsto dall’articolo 27, entrano in vigore il 13 gennaio 2024, salve espresse previsioni in riferimento ad alcuni adempimenti.

 

Articolo 1

Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati:

Viene introdotta, in via sperimentale, una semplificazione in riferimento alla dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati; infatti, viene riconosciuta la possibilità al contribuente di accedere alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione, che potranno essere così confermate o modificate.

Nello specifico, è introdotto il nuovo comma 3-bis nell’articolo 1, D.Lgs. 175/2014, ai sensi del quale, come anticipato, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate.

A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica.

È previsto che progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria saranno rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.


Con provvedimento direttoriale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le modalità tecniche per consentire di accedere ai dati da confermare o modificare.

Inoltre, per effetto del nuovo comma 3-ter, articolo 5, D.Lgs. 175/2014, viene previsto che le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata.

 

Articolo 2

Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato:

A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, D.Lgs. 241/1997, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati.

Sarà il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato a stabilire le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

Sempre a decorrere dal 2024 i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 34, comma 4, D.Lgs. 241/1997, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui all’articolo 51-bis, D.L. 69/2013, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all’articolo 17, D.P.R. 435/2001. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate, l’applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.

 

Articolo 3

Eliminazione della CU relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio:

Tramite l’introduzione nell’articolo 4, D.P.R. 322/1998, del comma 6-septies, è previsto, con decorrenza dall’anno d’imposta 2024, che i sostituti d’imposta non sono più tenuti all’obbligo di rilascio della CU per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio.

 

Articolo 4

Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili:

Per effetto del nuovo comma 3-bis, articolo 35, D.P.R. 633/1972, è stabilito che, in caso di affidamento a terzi dell’incarico di tenuta e conservazione dei libri, registri, scritture e documenti, la mancata comunicazione da parte del contribuente della variazione del luogo di tenuta e conservazione in caso di cessazione del relativo incarico, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine previsto, il depositario avvisa il contribuente, mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Il depositario, assolto l’onere comunicativo di cui sopra, entro i medesimi 60 giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate.

A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni decorrenti dal 13 gennaio 2024, è approvato il modello della comunicazione e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.

La comunicazione è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

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