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Studio BMGR Crema - Circolare Speciale MARZO 2024
Studio BMGR Crema - Circolare Speciale MARZO 2024

Circolare Speciale MARZO 2024

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta: Circolare Speciale MARZO 2024 

 

SUPPLEMENTO


DL 30.12.2023 n. 215 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 23.2.2024 n. 18 – Principali novità

 

Speciale Milleproroghe

 

1. PREMESSA
Con il DL 30.12.2023 n. 215, pubblicato sulla G.U. 30.12.2023 n. 303 ed entrato in vigore il 31.12.2023, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).


Il DL 30.12.2023 n. 215 è stato convertito nella L. 23.2.2024 n. 18, pubblicata sulla G.U. 28.2.2024 n. 49 ed entrata in vigore il 29.2.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.


Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 215/2023 convertito.


2. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 – PROROGA DELLE RATE
La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto una rottamazione dei ruoli inerente ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022, che ha come effetto l’abbattimento delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione (c.d. “rottamazione-quater”).
La domanda andava presentata entro il 30.6.2023.


2.1 PRIME TRE RATE – PROROGA DEI PAGAMENTI
Mediante l’art. 3-bis del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge:

  • sono stati riaperti al 15.3.2024 i termini per il pagamento della “maxi-rata” scaduta lo scorso 18.12.2023 (che comprendeva le prime due rate già scadute il 31.10.2023 e il 30.11.2023);
  • è stata posticipata al 15.3.2024 la rata in scadenza il 28.2.2024.


È prevista la tolleranza di cinque giorni di ritardo, quindi saranno ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024.


Tale riapertura dei termini blocca qualsiasi tipo di azione esecutiva.


Versamento delle ulteriori rate:
Alle restanti rate del piano rimangono applicabili le scadenze originarie.


2.2 CONTRIBUENTI ALLUVIONATI
La medesima proroga opera per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata: le rate scadute il 31.1.2024 e il 28.2.2024 potranno quindi essere pagate entro il 15.3.2024.


3. RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE – ESTENSIONE ALL’ANNO 2022
Con l’art. 3 co. 12-undecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, il ravvedimento operoso speciale previsto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) viene esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate inerenti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (anno 2022 per i soggetti “solari”).
Potranno essere sanate con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo:

  • le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;
  • le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;
  • le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell’anno 2022;
  • le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell’anno 2022.


Non possono essere ravvedute le omesse dichiarazioni.
Occorre quindi, entro il 31.3.2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.
Se il contribuente ha commesso omesse fatturazioni nel 2022 che hanno avuto riflesso sul modello IVA 2023, dovrà pagare due sanzioni pari al 5%.


3.1 TERMINI PER I VERSAMENTI
Il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno avvenire entro il 31.3.2024.
I versamenti potranno essere effettuati in 4 rate di pari importo, scadenti:

  • il 31.3.2024;
  • il 30.6.2024;
  • il 30.9.2024;
  • il 20.12.2024.


Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.


3.2 ANNUALITÀ ANTECEDENTI AL 2022
In base al dato normativo, sembra che sia stata introdotta una sola “estensione” del ravvedimento speciale alle violazioni dichiarative riguardanti l’anno 2022 senza che sia possibile ravvedere anche gli anni antecedenti.
Per le annualità antecedenti, rimarrebbe la possibilità di beneficiare del ravvedimento ordinario.


4. ASSEMBLEE “A DISTANZA” PER SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
L’art. 3 co. 12-duodecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2023) per l’utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), consentendone lo svolgimento “a distanza” fino al 30.4.2024.
In sintesi, dunque, con riguardo alle assemblee “tenute” fino a tale data, sarà possibile:

  • prevedere, nelle spa, nella sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).


Approvazione del bilancio nei 180 giorni:
La riapertura dei termini in questione non appare impattare sul primo comma dell’art. 106 del DL 18/2020, che continua a riferirsi ai soli bilanci al 31.12.2020, con la conseguenza che il bilancio al 31.12.2023 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal Codice civile.
Tuttavia, si segnala che l’art. 11 co. 2 del disegno di legge recante misure a sostegno della competitività dei capitali, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, prevede il differimento del termine di applicazione della disciplina in questione al 31.12.2024.

 

**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

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