Informazioni relative il Nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il D.lgs 14/2019 ha previsto modifiche alla disciplina della crisi e dell’insolvenza delle imprese con l’obiettivo di prevedere una maggiore responsabilizzazione dell’imprenditore in relazione alla rilevazione tempestiva della crisi e alla conseguente adozione immediata di misure previste dal Codice al fine di superare lo stato di crisi e recuperare la continuità aziendale.
La riforma introduce altresì nuovi obblighi in capo agli amministratori, prevedendo una loro responsabilità in sede di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Viene inserito nell’articolo 2476 del Codice Civile, il seguente sesto comma: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.“.
I creditori sociali potranno porre in essere l’azione di responsabilità verso gli amministratori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i propri crediti.
Inoltre è stato previsto un sistema di allerta con obbligo di segnalazione sia da parte degli organi di controllo interno, se presente, sia da parte dei creditori pubblici quali Agenzia delle Entrate, Inps, e Agenzia Entrate Riscossioni.
Si segnala tra le novità principale anche la modifica dell’articolo 2477 del Codice Civile relativo alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo. In particolare si prevede che la nomina sia obbligatoria se:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Le società a responsabilità limitata e le società cooperative già costituite alla data del 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti citati, dovranno provvedere alla nomina degli organi di controllo o di revisione e, se necessario, a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, entro il 16 dicembre 2019.
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