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Studio BMGR Crema - GARANZIA LEGALE MIMINA
Studio BMGR Crema - GARANZIA LEGALE MIMINA

GARANZIA LEGALE MIMINA

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli parla della GARANZIA LEGALE MINIMA DI DUE ANNI

 

Dal 27 settembre 2026 è scattato l’obbligo tassativo per i venditori (sia negozi fisici sia siti e-commerce) di esporre il nuovo Avviso armonizzato europeo sulla garanzia legale di conformità.

Questa nuova misura ha l’obiettivo di rendere i consumatori pienamente consapevoli del loro diritto minimo dei 2 anni di garanzia legale sui beni di consumo nuovi acquistati nell’Unione Europea. Il nuovo obbligo informativo non modifica le regole o la durata della garanzia (che resta di due anni per il nuovo e minimo un anno per l’usato), ma standardizza le modalità con cui i negozianti devono informare il cliente prima dell’acquisto.

Il modello ufficiale e standardizzato chiamato Avviso armonizzato europeo non può essere modificato o creato autonomamente dal singolo esercente. Deve essere chiaramente visibile al consumatore prima che sia vincolato dal contratto d’acquisto. Nei negozi fisici, se stampato, deve avere una dimensione minima A4 e contenere un QR code.

L’obbligo si applica anche ai negozi online, che devono pubblicare l’avviso digitale sul proprio sito web.

 

Cosa prevede la Garanzia Legale Minima

 

  • Beni Nuovi: La durata è rigorosamente di 2 anni dalla consegna del bene e non può essere ridotta in alcun modo dal venditore.
  • Beni Usati: Venditore e acquirente possono accordarsi per ridurre il periodo di responsabilità, ma la durata non può mai essere inferiore a 1 anno.

Per i produttori che decidono di offrire una garanzia commerciale volontaria di durabilità superiore ai 2 anni (e a titolo gratuito per l’intero prodotto), scatta inoltre l’obbligo correlato di applicare l’etichetta GARAN dell’UE.

L’obbligo riguarda tutti i soggetti che vendono beni di consumo a un consumatore finale (rapporti B2C).

I commercianti di generi alimentari (supermercati, fruttivendoli, macellerie, panifici) non sono obbligati a esporre l’avviso armonizzato.

La normativa europea sui contratti di consumo esclude esplicitamente i prodotti alimentari e i beni di consumo immediato o domestico corrente.


Tabella riassuntiva dei settori inclusi ed esclusi


Settori OBBLIGATI

  • Abbigliamento, calzature e tessili
  • Elettronica, elettrodomestici, smartphone
  • Ferramenta, casalinghi e arredamento
  • Fioristi e vivaisti
  • Gioiellerie, giocattoli, librerie

Settori ESCLUSI

  • Alimenti, bevande e prodotti agricoli
  • Beni destinati all’uso domestico corrente (es. detersivi sfusi)
  • Farmaci e dispositivi medici monouso
  • Servizi puri (es. abbonamenti, trasporti, forniture domestiche)
  • Beni immobili, regolati da norme specifiche

 

In allegato trovate anche il cartello di avviso da esporre.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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