Compensazione dei crediti e utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate
La legge n. 157 del 19.12.2019 con la quale è stato convertito il D.L. n. 124 del 26.10.2019 ha introdotto limitazioni in materia di compensazione dei crediti così come era già stato anticipato con nostra precedente circolare.
In particolare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
- Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
- Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
- L’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997.
- Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Tali procedure e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.
- Qualora, in esito all’attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro 30 giorni.
- Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo, si applica una sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997). Non si applica l’art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione sono definite con provvedimento adottato dall’Agenzia delle Entrate.
- Le nuove disposizioni relative alle sanzioni sono applicabili alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l. T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.