Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli, circolare relativa nota protocollare 881 del 22 aprile Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
É quanto stabilito dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la nota protocollare 881 del 22 aprile scorso, la quale, pur confermando nella data del 30 aprile il termine ultimo per adempiere all’obbligo in questione a mezzo e-mail e conseguente utilizzo del portale Servizi Lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, accessibile tramite Spid e Cie, dal successivo 1°maggio, come stabilito con la precedente nota protocollare 573 del 28 marzo scorso, tuttavia, non ha escluso che l’eventuale malfunzionamento del nuovo sistema o altre ipotesi connesse a oggettive difficoltà del committente, possano legittimamente costringere quest’ultimo a ricorrere ancora alla posta elettronica utilizzando le caselle dei rispettivi indirizzi degli ITL, individuati a suo tempo con la precedente nota protocollare 29 dell’11 gennaio scorso.
Si ricorda che l’obbligo di comunicazione preventiva della instaurazione di prestazioni con lavoratori autonomi occasionali è stato introdotto dal 21 dicembre scorso con l’articolo 14 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), come modificato dall’articolo 13 del Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021.
La finalità del nuovo obbligo, unitamente a nuove e più drastiche misure dirette al contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, è stata individuata dal legislatore per “svolgere attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive dell’utilizzo di tale tipologia contrattuale”, stabilendo, pertanto, che anche l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori fosse oggetto di preventiva comunicazione.
I contenuti minimi della comunicazione sono stati a suo tempo indicati dall’INL con la richiamata nota 29/2022, la quale stabiliva anche che in loro assenza la stessa comunicazione sarebbe stata considerata omessa.
Tali dati si riferiscono a quelli del committente (o datore) e del prestatore, luogo della prestazione, sintetica descrizione dell’attività, data d’inizio della prestazione e sua presumibile durata (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese), ammontare del compenso.
Nel caso del protrarsi del periodo della prestazione, il committente deve effettuare una nuova comunicazione negli stessi termini, cioè prima che inizi il nuovo periodo di prestazione.
L’omessa o ritardata comunicazione di instaurazione del rapporto tramite il portale ed eventualmente, quando ne sussistano i richiamati presupposti, tramite e-mail, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale. Potranno essere applicate più sanzioni, ove l’omissione riguardi più di un lavoratore autonomo occasionale, né è applicabile la diffida a ottemperare, di cui all’articolo 13 del Dlgs 124/2004 (senza possibilità di riduzione dell’importo della sanzione).
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