Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli informa sul Concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale
Gentili Clienti,
in questo comunicato Vi illustriamo le principali novità riguardanti il Concordato preventivo biennale (CPB), con particolare attenzione alle opportunità offerte dal ravvedimento speciale per chi decide di aderire al CPB.
Il CPB permette ai contribuenti soggetti agli ISA o in regime forfetario di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito e/o il valore della produzione netta per due anni consecutivi (2024-2025 per i soggetti Isa – solo il 2024 per i forfettari).
Il principale vantaggio dell’adesione è la riduzione dei controlli fiscali e la possibilità di accedere a un regime di tassazione agevolato per i redditi concordati.
Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato
L’articolo 20-bis, Decreto CPB (D.Lgs 13/2024), prevede un “un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato”.
In particolare, il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, Decreto CPB, ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.).
L’imposta sostitutiva è pari a
- per i soggetti Isa:
- 10% per soggetti con voto Isa uguale o superiore a 8;
- 12% per soggetti con voto Isa tra 6 e 8;
- 15% per soggetti con voto Isa inferiore a 6.
- per i forfettari:
- 10% del reddito
- 3% nel caso di inizio di nuove attività di cui all’articolo 1, comma 65, della legge forfetari.
ATTIVITA’ DI CONTROLLO:
In merito alla preclusione all’attività di accertamento di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973, prevista all’articolo 34, Decreto CPB, l’attività di accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato, può essere effettuata, come recita lo stesso articolo 34, Decreto CPB, qualora in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33, Decreto CPB.
Nei confronti dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato, l’eventuale attività di accertamento per i periodi d’imposta oggetto di CPB, non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al citato articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, prevista all’articolo 19, comma 3, Decreto CPB.
Infine, come previsto dall’articolo 34, comma 2, Decreto CPB, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che decadono dagli effetti dello stesso, sarà intensificata l’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della G. di F. mediante la programmazione di maggiore capacità operativa. Questi ultimi, nell’esercizio dell’attività di controllo potranno utilizzare tutte le informazioni contenute nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell’Anagrafe dei conti finanziari.
RAVVEDIMENTO SPECIALE
PER SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB
Per i soli soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale è stata introdotta la possibilità di beneficiare del c.d. “ravvedimento speciale” (Decreto Omnibus – L. 143/2024), che consente di regolarizzare eventuali discrepanze relative al reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022 mediante versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Irap.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura sopra indicata.
Per i periodi d’imposta 2018, 2019 e 2022, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è pari:
- al 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- al 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- al 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Invece, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, tenuto conto della pandemia da Covid-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.
Per i periodi d’imposta 2018, 2019 e 2022, inoltre, l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive sarà calcolata con l’aliquota del 3,9%.
In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31.3.2025, oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.
È espressamente previsto che, in relazione ai periodi d’imposta 2018-2022, una volta eseguito il versamento integrale, ovvero il pagamento rateale, le rettifiche al reddito d’impresa o di lavoro autonomo non possono essere più effettuate, ad eccezione dei seguenti casi:
- decadenza dal concordato biennale, applicazione di una misura cautelare;
- notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.
Dunque, la disposizione citata introduce una sorta di ravvedimento “tombale”, almeno per quanto concerne le imposte sui redditi, relative addizionali e imposta regionale sulle attività produttive, poiché inibisce gli accertamenti per i periodi d’imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: