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Amministrazione Srl News Novità in materia di utilizzo del contante e pagamenti elettronici
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Novità in materia di utilizzo del contante e pagamenti elettronici

DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Novità in materia di utilizzo del contante, pagamenti elettronici, sanzioni mancata accettazione pagamenti elettronici

Il Decreto fiscale 2020 (D.L. 26.10.2019, n. 124) contiene nuove disposizioni in materia di pagamenti elettronici.

Sono introdotte modifiche al Decreto antiriciclaggio finalizzate a ridurre progressivamente la soglia che limita le transazioni in denaro contante:

  • € 2.000 fino al 31.12.2021
  • € 1.000 dal 1.01.2022

LIMITAZIONE ALL’USO DEL CONTANTE

CONDIZIONI VALIDE FINO AL 31.12.2019

L’art. 49, del Decreto antiriciclaggio dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a € 3.000.

Il trasferimento superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a.

Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

CONDIZIONI VALIDE DAL 01.01.2020

Modifiche introdotte dal legislatore con il Decreto fiscale 2020

La norma contenuta nel Decreto fiscale 2020, all’art. 18, introduce le modifiche all’art. 49 del Decreto antiriciclaggio finalizzate a ridurre, secondo una logica transitoria, dapprima a € 2.000 e successivamente a € 1.000 la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati.

Sanzioni

La nuova disposizione introdotta dal legislatore con il Decreto fiscale 2020 interviene, contestualmente, rimodulando, in termini conformi alle soglie di nuova introduzione, sul minimo edittale della sanzione comminata dall’art. 63, D.Lgs. 231/2007, per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite di legge.

È disposto che per le violazioni commesse e contestate dal 01.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del co. 1, è fissato a € 2.000.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 01.01.2022 il predetto minimo edittale è fissato a € 1.000.

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

Dal 01.01.2020 la norma prevede che ai cittadini deve essere consentito di effettuare pagamenti elettronici mediante POS tramite la piattaforma elettronica anche da parte dei seguenti soggetti:

a) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) le società a controllo pubblico, come definite nel D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’art. 2, co. 1, lett. p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lett. b).

Dunque, il perimetro soggettivo dell’obbligo è chiaro: oltre al comparto P.A., tutte le società di capitali e/o persone, nonché le ditte individuali e i lavoratori autonomi che:

  1. Svolgono l’attività di vendita di prodotti,
  2. o prestano servizi (anche professionali),

ai consumatori persone fisiche nella loro sfera personale, sono tenuti a mettere a loro disposizione strumenti idonei al pagamento elettronico.

In sostanza si tratta di bar, ristoranti, commercianti al minuto, Ced, tutti i liberi professionisti iscritti o meno ad un Albo, piccoli artigiani, e così via.

SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO

Il Decreto fiscale 2020, collegato alla Legge di Bilancio 2020, aggiunge con l’art. 23, all’art. 15, D.L. 179/2012, il nuovo co. 4-bis, disponendo che «nei casi di mancata accettazione di un pagamento effettuato con una carta di debito o di credito, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del co. 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con mezzi elettronici».

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione Srl  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.

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