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Amministrazione Srl News Contrasto alle indebite compensazioni
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Contrasto alle indebite compensazioni

DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020


Contrasto alle indebite compensazioni


Il D.L. 26.10.2019, n. 124 (cd. Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020), in vigore dal 27.10.2019, introduce, tra le altre, apposite disposizioni normative volte a reprimere le indebite compensazioni.

Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva ovvero di esclusione dalla banca dati Vies, prevista dall’art. 17 del Regolamento (Ue) n. 904/2010 del Consiglio del
7.10.2010, viene inibita la possibilità di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.

Ovviamente, i crediti per i quali resta precluso l’utilizzo in compensazione potranno essere esclusivamente chiesti a rimborso, nel rispetto delle disposizioni vigenti ovvero riportati «a nuovo» nella dichiarazione successiva.

Inoltre, sempre al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazioni viene previsto che, come già accade per i crediti Iva, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi, Irap e imposte sostitutive,
la compensazione, per importi superiori a € 5.000, potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione munita di apposito visto di conformità o dell’istanza da cui il credito emerge e ciò già con riferimento ai crediti maturati nel periodo di imposta in corso al 31.12.2019.

In particolare, viene previsto che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno non solo dell’Iva, ma anche dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive.

Per importi superiori a € 5.000 annui, potrà essere effettuata soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Pertanto, a decorrere dall’1.1.2020 i contribuenti potranno utilizzare liberamente e prima della presentazione della relativa dichiarazione (Iva, dei redditi, ecc.) in compensazione orizzontale soltanto
crediti di importo non superiore a € 5mila.

Per compensare un credito Ires, Irpef o Irap superiore a € 5.000, oltre al visto di conformità, sarà necessario trasmettere la dichiarazione.

Se poi la dichiarazione non risulta presentata, il modello F24 sarà preventivamente scartato.

In sostanza, affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette, Irap e sostitutive per importi del credito superiori a 5mila euro annui, i medesimi saranno obbligati a presentare:

  • in via preventiva, la dichiarazione dalla quale emerge il credito;
  • il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

Inoltre, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate si applica anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (come, ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus «80 euro»).

Scarto del Modello F24 e applicazione della sanzione di 1.000 euro


Viene inoltre previsto che la delega F24 che non rispetta i nuovi e più stringenti requisiti esposti venga scartata, con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di € 1.000 per ciascuna delega non eseguita.

La novità si applicherà dai modelli F24 presentati a partire dal mese di marzo 2020.

In sostanza, in base alle nuove previsioni, se la delega di pagamento sarà scartata, non solo il pagamento si considererà come non avvenuto (con applicazione, in via ulteriore, della sanzione da omesso versamento, se questo non avviene nei termini) ma sarà altresì irrogata al contribuente la sanzione del nuovo art. 15, co. 2-ter, D.Lgs. 471/1997 di € 1.000 per ogni modello F24 scartato, senza possibilità di determinazione della sanzione unica prevista nel caso del cumulo giuridico.

Cooperazione rafforzata tra Agenzia delle Entrate, Inps e Inail


Infine, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione tramite modello F24, l’art. 3, co. 4, D.L. 124/2019 prevede anche l’introduzione di nuove procedure di cooperazione rafforzata fra l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail.

Nello specifico l’Inps e l’Inail potranno inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relativamente a operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.

Le procedure di cooperazione e le relative disposizioni di attuazione saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai presidenti dell’Inps e dell’Inail.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione Srl  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.

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