Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette le novità sui crediti d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
L’Agenzia delle Entrate ha emesso in data 10.07.2020 il provvedimento 259854/2020 e la circolare 20/E/2020 con la quale vengono previste le modalità per l’applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e la sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione previsti dal DL 34/2020 (decreto Rilancio).
- Crediti d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro
Tale credito è riconosciuto per gli interventi edilizi e acquisti di arredamenti finalizzati a garantire l’adeguamento degli ambienti di lavoro e la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.
Possono usufruire di tale credito gli operatori con attività aperte al pubblico (rientrano tra i potenziali beneficiari anche i forfettari e le associazioni e fondazioni) il cui codice attività sia ricompreso nella seguente tabella:
codice ATECO – Denominazione
2007
551000 – alberghi
552010 – villaggi turistici
552020 – ostelli della gioventù
552030 – rifugi di montagna
552040- colonie marine e montane
552051 – affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 – attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 – aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010 – gestione di vagoni letto
559020 – alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 – ristorazione con somministrazione
561012 – attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – gelaterie e pasticcerie
561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – ristorazione ambulante
561050 – ristorazione su treni e navi
562100 – catering per eventi, banqueting
562910 – mense
562920 – catering continuativo su base contrattuale
563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina
591400 – attività di proiezione cinematografica
791100 – attività delle agenzie di viaggio
791200 – attività dei tour operator
799011 – servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 – altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020 – attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000 – organizzazione di convegni e fiere
900101 – attività nel campo della recitazione
900109 – altre rappresentazioni artistiche
900201 – noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202 – attività nel campo della regia
900209 – altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400 – gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
L’ammontare del credito è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro per un credito d’imposta massimo di 48.000 euro. Nel caso in cui le spese agevolabili superino tale importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.
Sono agevolabili le spese sostenute nel 2020 anche se prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl 34/2020, secondo un principio di cassa per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali mentre le imprese imputano i costi secondo competenza indipendentemente dalla data dei pagamenti.
L’invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate sarà possibile dal 20 luglio al 30 novembre 2021 per le spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti.
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 con codice tributo di prossima istituzione. In alternativa, a partire dal 01.10.2020 e fino al 31.12.2021, sarà possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, ivi incusi istituti di credito e intermediari finanziari mediante apposita comunicazione
all’Agenzia delle Entrate. Il cessionario dovrà comunicare l’accettazione del credito ceduto e potrà decidere a sua volta di utilizzarlo in compensazione o di cederlo ulteriormente ad altri soggetti.
- Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti da parte di tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professioni, enti non commerciali ed enti del Terzo settore come di seguito specificati:
- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine (Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito è pari al 60% delle spese ammissibili con limite massimo di 60.000 per beneficiario. Il limite massimo è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto ove l’ammontare complessivo delle spese sia superiore a 100.000 euro sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.
La comunicazione per il riconoscimento del credito deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate dal 20 luglio 2020 entro il 07 settembre 2020.
Il credito d’imposta può essere utilizzato alternativamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, in compensazione nel modello F24 con codice tributo di prossima istituzione, oppure ceduto ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari mediante apposita
comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate. Il cessionario dovrà comunicare l’accettazione del credito e potrà decidere a sua volta di cedere il credito.
Con riferimento alle attività di “sanificazione” viene chiarito che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19.
Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
La circolare 20/E prevede che il tax credit sanificazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap mentre quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nel silenzio della norma, deve essere assoggettato ad entrambe le imposte.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it