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Amministrazione Srl Il credito imposta per canoni locazione immobili a uso non abitativo
Amministrazione Srl Il credito imposta per canoni locazione immobili a uso non abitativo

Credito imposta per canoni locazione immobili a uso non abitativo

Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette le novità previste per il credito d’imposta per canoni locazione immobili a uso non abitativo

 

Con la circolare14/E del 6 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito aspetti importanti per quanto riguarda il riconoscimento del credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing operativi o di concessione in uso di immobili destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professione dell’attività di lavoro autonomo.

Soggetti ammessi:

  • tutti i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, tranne che per le strutture alberghiere e agrituristiche e gli enti non commerciali relativamente all’attività istituzionale per i quali non si applica il limite dei ricavi;
  • i soggetti in regime forfettario;
  • le imprese agricole sia che determinino il reddito su base catastale sia come reddito d’impresa.

Ambito oggettivo:

Il credito d’imposta spetta per i seguenti contratti:

  • 60% per contratti di locazione, di leasing operativo (esclusi quindi i leasing finanziari) o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività,
  • 30% per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendano la concessione in locazione o godimento di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo
    svolgimento dell’attività.

Per gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare, il credito d’imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione.

Requisiti:

  • il credito è riconosciuto nel caso in cui si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;
  • è necessario che il credito sia stato pagato, salvo che non si opti per la cessione del credito al locatore a titolo di pagamento del canone (in tal caso il pagamento è da considerarsi contestuale al momento di efficacia della cessione, fermo restando obbligo di pagamento della differenza del canone dovuto).

Con riferimento alla verifica del fatturato la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che per le fatture immediate e corrispettivi corrisponde alla data della fattura stessa e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per le fatture differite è la data dei DDT.

Il calo del fatturato deve essere verificato mese per mese (quindi potrebbe non spettare per tutti i mesi se non si registra il calo del fatturato del 50% su ogni singolo mese rispetto allo stesso mese del periodo imposta precedente).

La verifica del calo del fatturato non è prevista per gli enti non commerciali relativamente all’attività istituzionale.

Nel credito d’imposta rientrano anche le spese condominiali qualora queste siano ricomprese nel canone di affitto come voce unitaria e non siano separatamente individuate.

Modalità di utilizzo:

Il credito è utilizzabile alternativamente:

  • in compensazione con codice tributo 6920,
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione; in tal caso il credito andrà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • ceduto al locatore o concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari.

Le modalità di cessione saranno definite con apposito provvedimento dell’AdE.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap. In caso di cessione, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore produzione.

E’ previsto un divieto di cumulo del presente credito d’imposta con il credito previsto dal precedente Decreto Cura Italia relativo al mese di marzo, pertanto se già fruito non potrà essere nuovamente riconosciuto con tale nuovo credito imposta del Decreto Rilancio.

Lo Studio procederà ad accertare l’esistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del credito e provvederà a effettuarne l’utilizzo in compensazione o in dichiarazione dei redditi, salvo non si concordi diversamente per la cessione del credito.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it

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