D.P.C.M del 10 APRILE 2020 Consiglio dei ministri e ORDINANZA Regione Lombardia 11/04/2020 n 528
Aggiornamento PRINCIPALI MISURE ADOTTATE
In data 10 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto contenente la proroga fino al 03 maggio delle sospensioni delle attività oltre alle misure di comportamento a carattere sanitario di cui si trasmette il testo integrale (DPCM. 10 Aprile testo pdf).
Il decreto ribadisce i diversi provvedimento in vigore , si richiamano i punti principali ,dei quali si sintetizzano i riferimenti di maggior rilevanza, rimandando per il dettaglio a quanto di seguito o al testo normativo . L’allegato 1 (al decreto) elenca le attività commerciali ammesse . L’allegato 2(al decreto) elenca i servizi alla persona ammessi . L’allegato 3 (al decreto) -su cui si invita a particolare attenzione-, elenca le attività produttive industriali e commerciali consentite. Si conferma che si necessita sempre di preventiva comunicazione al prefetto (ove è ubicata l’attività produttiva) ,per le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere , delle attività di cui all’elenco n. 3 e ,di quelle appartenenti a speciali categorie di rilevanza strategica .
In data 11 aprile la regione Lombardia ha emesso l’ordinanza n 528 che prevede misure che possono risultare più restrittive (Ordinanza 528 prodotta in allegato) , per la quale si forniscono informazioni in calce alla presente.
D.P.C.M del 10 APRILE 2020
Art 1 )Misure di contenimento del contagio
- g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
- i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale, giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; . Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,
- k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
- z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’ allegato 1(attività commerciali ammesse senza bisogno di alcuna comunicazione), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
- bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato2 (attività di servizi alla persona ammesse – sinteticamente lavanderie e pompe funebri );
- dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesaai sensi del decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
- ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale,
- ii) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando
a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
D.P.C.M del 10 APRILE 2020
( Art 2 ) Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
- 1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
- Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- 3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provinciaove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni . Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
- Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali .
- 5. È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
- 6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
- 7. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
8/.9 omissis
- Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
- Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma presente provvedimento completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della mercein giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
- Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
ORDINANZA Regione Lombardia 11/04/2020 n 528
In data 11 aprile la regione Lombardia ha emesso ordinanza n 528 che prevede misure più restrittive (Ordinanza prodotta in allegato)rispetto al DPCM 10 aprile . Riguardo alla stessa si richiama particolare attenzione a:
-mercarti coperti ( art 1.2 lettera G ) per i quali la regione condiziona l’apertura per categorie merceologiche-alimentari e non – all’adozione da parte del Sindaco di un piano di misure per ogni specifico mercato /
– la consegna a domicilio ( art 1.2 lettera H ) che la regione consente da parte di operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche anche se non comprese nell’allegato 1 del DPCM del 10 /04/ 2020
-la vendita via internet ( art 1.2 lettera I ),che è ammessa secondo quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020 .
Segnalando che per quanto sopra indicato alle lettere G, H, I le norme non appaiono restringenti rispetto al DPCM 10/4/2020.
L’ordinanza consente ma regolamenta ( art 1.4 ) le attività professionali di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) che devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo puntamento; Le altre attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite, ● interventi urgenti per le abitazioni; (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni).
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l., con sede a Crema, in via Largo della Pace 6.
T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form