Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli introduce il DECRETO AGEVOLAZIONI FISCALI
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.03.2024, n. 75, serie generale, il D.L. 29.03.2024 n. 39, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 119-ter D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020 n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”, in vigore dal 30.03.2024.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel documento:
Blocco opzioni per la cessazione dei crediti e per lo sconto in fattura
Art. 1
- Sono soppresse, per gli interventi successivi al 30.03.2024, le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni. Tali ipotesi riguardano gli istituti autonomi delle case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Le disposizioni non si applicano agli interventi agevolati con il superbonus di cui all’art. 119, cc. 1-ter (superbonus comuni colpiti da eventi sismici), 4-ter (ecobonus e sismabonus) e 4-quater (detrazioni ex art. 16, cc. 1bis-1septies Tuir con aliquota al 110% per comuni colpiti da eventi sismici) D.L. 34/2020 effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016. La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6.04.2009. Il Commissario straordinario assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Le disposizioni di cui all’art. 2, c. 3bis, 1° periodo D.L. 11/2023 in vigore anteriormente alle modifiche apportate continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024:
a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono effettuati dai condomini;
c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020;
e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. - Le disposizioni di cui all’art. 2, c. 3-quater D.L. 11/2023 in vigore anteriormente alle modifiche apportate (interventi su immobili danneggiati da eventi sismici), continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente art. 2, c. 3-quater D.L. 11/2023, diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2, per i quali in data antecedente al 30.03.2024 sussistano le condizioni di cui al comma 2 (stesse condizioni previste per gli enti non commerciali) o sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
- Le disposizioni di cui all’art. 2, c. 1-bis, 2° periodo D.L. 11/2023, che derogano al divieto di cessione in relazione alle spese che fruiscono del bonus barriere architettoniche, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 30.03.2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, necessario;
b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. - Le deroghe al divieto di cessione di cui all’art. 2, cc. 2 e 3 D.L. 11/2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), 1° periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo art. 2 per i quali, alla data del 30.03.2024 non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
- Pertanto, i soggetti che dovevano ancora iniziare le ristrutturazioni non potranno più farlo perché il decreto elimina il “serbatoio” delle Cilas dormienti, presentate entro il 16.02.2023 (data spartiacque che era stata fissata D.L. 11/2023). Prima del D.L. 39/2024 i titoli presentati entro quella data davano diritto a mantenere la possibilità di effettuare le cessioni dei crediti da superbonus, ma anche da altri interventi (ad esempio, il sismabonus ordinario), mentre ora la possibilità viene stralciata per chi al 30.03.2024 non abbia pagato nemmeno una fattura collegata a lavori effettivamente realizzati. Inoltre, è annullata la scappatoia (diventata consueta nel corso degli ultimi anni) dell’anticipo della fatturazione per interventi ancora da effettuare. Infatti, è richiesto un doppio requisito: è necessario sia avere effettuato un pagamento, collegato a una fattura, sia avere effettuato materialmente l’intervento.
Blocco remissione in bonis per esercizio delle opzioni
Art. 2
- Le disposizioni di cui all’art. 2, c. 1 D.L. 16/2012 in materia di remissione in bonis non si applicano in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020 (opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura), ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. Quindi, non è più possibile avvalersi della “remissione in bonis” per effettuare tardivamente, attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 D.L. 34/2020.
- Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4.04.2024, è consentita entro il 4.04.2024.
Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
Art. 3
- Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell’art. 16, c. 2bis D.L. 63/2013 (super ecobonus), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.03.2024;
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30.03.2024 negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c). - Per le medesime finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 (super sismabonus), trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.03.2024;
c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30.03.2024 negli anni 2024 e 2025;
d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c). - Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle citate informazioni e le relative variazioni, i soggetti:
a) che entro il 31.12.2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1.01.2024. - Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dal 30.03.2024.
- L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30.03.2024, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell’art. 2, c. 1 D.L. 16/2012. Non è quindi possibile avvalersi della remissione in bonis.
**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO
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