Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta il Decreto Bollette
Circolare Speciale 27/2023 Straordinaria
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.03.2023, n. 76, serie generale, il D.L. 30.03.2023 n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, in vigore dal 31.03.2023.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE
Riportiamo di seguito, in dettaglio, i provvedimenti di interesse generale per crediti, contributi e per definizione agevolata di accertamenti. Segnaliamo, per gli omessi versamenti (art. 23), importanti novità in tema di responsabilità penali e punibilità dei reati tributari.
Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas:
Art. 1
- Per il 2° trimestre 2023 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (D.Mise 28.12.2007) e la compensazione per la fornitura di gas naturale (art. 3, c. 9 D.L. 185/2008), sulla base del valore ISEE, della L. 197/2022 sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
- Dal 2° trimestre 2023 e fino al 31.12.2023 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e al diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute ai nuclei familiari con al-meno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20.000 euro di cui all’art. 3, c. 9-bis D.L. 185/2008, sono rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicato-re valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.
Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore del gas per 2° trimestre 2023:
Art. 2
- In deroga a quanto previsto dal Dpr 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26, c. 1 D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%.
- Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
- La disposizione si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.
- In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente.
- Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il 2° trimestre 2023.
Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati:
Art. 3
- Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell’ambito del RepowerEU, a decorrere dal 1.10 e fino al 31.12.2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall’art. 2 Dpr 412/1993, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e di-cembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.
- Con decreto sono definiti i criteri per l’assegnazione del contributo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche.
Credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale:
Art. 4
- Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30.06.2023 si applicano le seguenti nuove disposizioni.
- Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre dell’anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell’anno 2023.
- Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle medesime imprese e dalle stesse autoconsumata nel 2° trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della mede-sima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al 2° trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
- Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
- Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
- Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ab-bia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
- Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 1° e nel 2° trimestre dell’anno 2023, dal-lo stesso venditore da cui si riforniva nel 1° trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunica-zione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il 2° trimestre dell’anno 2023. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
- I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2023. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all’art. 34 L. 388/2000.
- I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tale disposizione sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
- I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2023.
- Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati, sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
- Si applicano le disposizioni dell’art. 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell’art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.
Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo:
Art. 5
- Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, a carico dei
soggetti:
a) che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
b) che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
c) rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (art. 1, cc. 115-119 L. 197/2022) non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109, c. 4, lett. b) Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1, c. 33, lett. q) L. 244/2007, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2022. - Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1.01.2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti 4 pe-riodi di imposta, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023.
**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO
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