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Studio BMGR Crema - Decreto Coesione - modifiche e conferme in sede di conversione in legge delle misure per il lavoro
Studio BMGR Crema - Decreto Coesione - modifiche e conferme in sede di conversione in legge delle misure per il lavoro

Decreto Coesione: modifiche e conferme in sede di conversione in legge delle misure per il lavoro

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta il Decreto Coesione: modifiche e conferme in sede di conversione in legge delle misure per il lavoro

 

 

1. Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0

 

Per entrambe le misure, sono agevolate iniziative di lavoro autonomo con partita IVA, attività
imprenditoriali e dei professionisti sia in forma individuale e collettiva, concesse in “de minimis”, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, e comprendono, in via alternativa:

  • un voucher utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività;
  • un contributo a fondo perduto.


1.1. Autoimpiego Centro-Nord Italia

 

Nel Decreto convertito in Legge n 95/2024, è prevista e confermata la misura di sostegno denominata “Autoimpiego Centro – Nord Italia”, finalizzata a sostenere l’avvio di attività imprenditoriali e libero – professionali rivolta ai giovani under 35 in condizioni di svantaggio.
Si tratta di contributi a fondo perduto per un totale di finanziamenti pari a 30,5 milioni di euro per l’anno 2024 e 274,5 milioni di euro per l’anno 2025.
In dettaglio, potranno essere oggetto di contributo le nuove attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali, comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali, sia in forma individuale mediante apertura di partita IVA che in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti. All’avvio di imprese in forma collettiva possono partecipare anche soggetti diversi dai destinatari diretti, purché solo questi ultimi devono esercitare il controllo e l’amministrazione della società.
Destinatari della misura sono giovani di età inferiore ai 35 anni: in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, inoccupati, inattivi e disoccupati, o beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).
Gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, e il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero professionali. Sono previsti specifici incentivi in regime de minimis, quali: un voucher di avvio fino a 40mila euro, un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento (per programmi di spesa fino a 120mila euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60% dell’investimento (per programmi di spesa tra 120mila e 200mila euro).
Per i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili, come detto, dovrà essere emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi teoricamente entro il 6 ottobre 2024.


1.2. Resto al SUD 2.0

 

È istituita una specifica misura denominata “Resto al SUD 2.0” al fine di promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1 dell’articolo 1 del D.L. 91/2017, ovvero:

  • Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
  • aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria);
  • isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord.

Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali e destinatari dell’intervento sono i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027;
  • inoccupati, inattivi e disoccupati;
  • disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

 

2. Incentivi per le assunzioni: bonus giovani, donne e “ZES

 

Si tratta di misure compatibili con la maxi deduzione del costo del lavoro ma non cumulabili tra loro, oltre che soggette ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Questi esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento in vigore ma sono compatibili, per espressa previsione normativa, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxi deduzione del costo del lavoro).


2.1. Bonus giovani

 

Tale incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi.
L’esonero dal versamento è del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’NAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Se il contratto di lavoro è stipulato con sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il limite massimo dell’esonero è pari a 650 euro su base mensile.
Per completezza di informazioni, si ricorda che l’esonero si applica nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, escluso quello di apprendistato e quelli con qualifica di dirigente, nonché nell’ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. All’atto dell’assunzione o della trasformazione del contratto incentivati, il giovane non deve aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non essere stato mai occupato a tempo indeterminato. L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.


2.2. Bonus donne

 

È riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono le lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della “ZES” unica per il Mezzogiorno oppure da almeno 24 mesi, ovunque residenti, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Occorre menzionare la modifica che, in materia di bonus per le assunzioni di donne, c’è stata in fase di conversione; è stato, infatti, precisato che l’incentivo si rivolge, oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella “ZES” unica per il Mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25 per cento tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.


2.3. Bonus “ZES”

 

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati, con un organico fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumeranno a tempo indeterminato, in una sede o unità produttiva ubicata nella “ZES” Unica, soggetti che, alla data di assunzione, abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Il beneficio consiste nell’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100 per cento dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo, previsto dall’articolo 24 del D.L. 60/2024 e confermato in sede di conversione, con il fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale (“ZES”) unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ha modificato la platea dei possibili destinatari della misura; infatti, sono esclusi gli apprendisti e i lavoratori e le lavoratrici domestiche. Inoltre, come suddetto, è previsto, sempre con riferimento alla “ZES” unica per il Mezzogiorno, l’incremento dei benefici per l’impiego di giovani e donne e uno sgravio contributivo. Nel caso delle donne, a essere rilevante è la residenza in una Regione “ZES”, mentre per le altre misure conta l’unità produttiva di destinazione del neoassunto.


3. Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici

 

In coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, l’art. 21 del Decreto Coesione come convertito nella Legge 95/2024, prevede il riconoscimento di incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica. In particolare, al fine di incentivare l’occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il Decreto, al comma 3, ed operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, -per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

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