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Amministrazione srl Decreto energia 2022
Amministrazione srl Decreto energia 2022

Decreto energia 2022

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli, Crema trasmette le principali disposizioni contenute nel D.L. 21.03.2022 n. 21, “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, in vigore dal 22.03.2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21.03.2022 n. 67 il D.L. 21.03.2022 n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, in vigore dal 22.03.2022. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.

Riduzione delle accise su benzina e gasolio impiegato come carburante – Art. 1

  • In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le ali- quote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate, relativamente al periodo dal 22.03.2022 e fino al 21.04.2022, nelle seguenti misure:
    • Benzina, 478,40 euro per 1.000 litri;
    • olio da gas o gasolio usato come carburante, 367,40 euro per 1.000 litri.
  • Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa citate, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle Dogane, con le modalità di cui all’art. 19-bis D.Lgs. 504/1995 ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relati- vi depositi e impianti sia alla data del 22.03.2022 che al 21.04.2022; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati trova applicazione l’art. 50 D.Lgs. 504/1995.
  • Per le medesime finalità i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
  • Successivamente al periodo previsto e fino al 31.12.2022 le aliquote di accisa applicate ai medesimi prodotti possono essere rideterminate con decreto.

Bonus carburante ai dipendenti – Art. 2

Per l’anno 2022 l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, c. 3 Tuir.

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica – Art. 3

  • Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto for-ma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2022. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007, n. 244, e di cui all’art. 34 L. 388/2000, n. 388.
  •  Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile
    Irap, né non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
  • Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.  
  • Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credi-to e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applica-zione delle disposizioni di cui all’art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 che prevedono il divieto di acquisizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli artt. 35 e 42 D.Lgs 231/2007, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.
  • In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati all’art. 3, c. 3, lett. a)
    e b) Dpr 322/1998 e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
  • Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.
  • Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’art. 3, c. 3 Dpr 322/1998, sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale – Art. 4

  • Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’art. 5 D.L. 1.03.2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2022. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34 L. 388/2000.
  • Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap, né non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
  • Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credi- to e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tale disposizione sono nulli.
  • In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati all’art. 3, c. 3, lett. a) e b) Dpr 322/1998 e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
  • Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.
  • Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’art. 3, c. 3 Dpr 322/1998, sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
  • Si applicano le disposizioni di cui all’art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.

Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore – Art. 5

  • Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 4 D.L. 17/2022, a favore delle imprese energivore nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25%.
  • Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 5 D.L. 17/2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato nella misura del 20%.

Bonus sociale elettricità e gas – Art. 6

Per il periodo 1.04.2022 – 31.12.2022 il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas (art. 1, c. 3 D. Mise 29.12.2016) è pari a 12.000 euro.

Trasparenza dei prezzi – Art. 7

  • Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.
  • Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri.

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzie Sace – Art 8

  • Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero
    massimo di rate mensili non superiore a 24.
  • Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari
    a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 1 e 1-bis.1 D.L. 23/2020.
  • Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30.06.2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31.12.2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all’art. 35 D.L. 34/2020.
  • Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai punti precedenti è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.
  • La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al paga- mento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’Economia le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti.
  • Le garanzie sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell’operazione garantita sia inferiore al costo
  • che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. 

Cedibilità crediti di imposta imprese energivore e a forte consumo di gas naturale – Art. 9

  • I crediti d’imposta di cui all’art. 15 D.L. 4/2022 e agli artt. 4 e 5 D.L. 17/2022, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31.12.2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.
  • In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati all’art. 3, c. 3, lett. a)
    e b) Dpr 322/1998 e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
  • Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.
  • Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 3, c. 3 Dpr 322/1998.
  • Si applicano le disposizioni di cui all’art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.

Imprese energivore di interesse strategico e garanzie Sace – Art. 10

  • Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31.12.2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5.000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 1 D.L. 23/2020, n. 23 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto.
  • La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata.
  • Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione de- stinata all’industria siderurgica.

Disposizioni in materia di integrazione salariale – Art. 11

  • Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un trattamento ordinario di integra- zione salariale in deroga alle disposizioni sulla durata degli art. 4 e 12 D. Lgs. 148/2015 per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31.12.2022. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stanziato; qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.
  • Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, di cui di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al D.Lgs. 148/2015 rientranti nel campo di applica- zione degli artt. 26, 29 e 40 del medesimo decreto che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione sala- riale (Fis) per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto, nel limite di spesa stanziato per l’anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31.12.2022 in deroga agli articoli 4, 29 c. 3 bis e 30 c.1 bis D.Lgs. 148/2015. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.
  • Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavo- ro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A al D.Lgs. 148/2015 che, a decorrere dal 22.03.2022 fino al 31.05.2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione  addizionale di cui agli artt. 5, 29, c. 8 e 33, c. 2 D.Lgs. 14.09.2015, n. 148. 

Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi – Art. 12

  • L’esonero contributivo del 100% di cui all’art. 1, c. 119 L. 234/2021 (nel limite di 6.000 euro annui), riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, è esteso all’assunzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.
  • In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI) è comunque escluso il cumulo del beneficio dell’esonero contributivo con il contributo mensile, pari al 20% dell’indennità, previsto dall’art. 2, c. 10-bis L. 92/2012.
  • I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa stanziata per gli anni dal 2022 al 2025. L’Inps effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive e qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio contributivo.

 

Ferrobonus e marebonus – Art. 13

  • Sono stanziate nuove risorse per la concessione dei contributi di cui:
    – all’art. 1, c. 647 L. 208/2015 (contributi per l’attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo);
    – all’art. 1, c. 648 L. 208/2015 (contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia).

Clausola di adeguamento corrispettivo servizi di autotrasporto – Art. 14

  • Tra gli elementi essenziali dei contratti di trasporto di merci su strada stipulati in forma scritta è compresa una clausola di adeguamento del corrispettivo del servizio di trasporto al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della Transizione Ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.
  • Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all’aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’art. 1, c. 250 L. 190/2014

Contributo pedaggi per il settore dell’autotrasporto – Art. 15

  • Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’autorizzazione di spesa per interventi in favore del settore dell’autotrasporto di cui all’art. 1, c. 150 L. 190/2014, n. 190,
    è ulteriormente incrementata per l’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d’imposta 2021, di spese non documentate di cui all’art. 1, c. 106 L. 266/2005.

Esonero versamento del contributo per autotrasporto – Art. 16

  • Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l’esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi non sono tenute al versamento del contributo annuo (art. 37, c. 6, lett. b) D.L. 201/2011.

Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto – Art. 17

  • Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nel- lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.
  • Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dal 22.03.2022, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’attività agricola e della pesca – Art. 18

  • Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva.
  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2022.
  • Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34 L. 388/2000.
  • Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap, né non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
  • Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credi- to e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.
  • In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati all’art. 3, c. 3, lett. a) e b) Dpr 322/1998 e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
  • Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.
  • Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’art. 3, c. 3 Dpr 322/1998, sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
  • Si applicano le disposizioni di cui all’art. 122-bis, nonchè, in quanto compatibili, quelle di cui all’art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.
  • Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari – Art. 19
  • Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data del 22.03.2022, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegozia- te e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni.
  • Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativi agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari – Art. 19

  • Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data del 22.03.2022, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni.
  • Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativi agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). 

Rifinanziamento del fondo per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura – Art. 20

  • Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, è incrementata per l’anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agri- cole, della pesca e dell’acquacoltura» di cui all’art. 1, c. 128 L. 178/2020.

Credito d’imposta per Imu comparto turismo – Art. 22

  • In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situa- zione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonchè le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
  • Il contributo è riconosciuto in misura corrispondente al 50% dell’importo versato, a titolo di 2^ rata dell’anno 2021 dell’Imu, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
  • Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34 L. 388/2000.
  • Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
  • Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19».
  • Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione.
  • Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento dell’Agenzia medesima. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Approvvigionamento di materie prime critiche – Art. 30

  • Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica.
  • I rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica.
  • Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione Europea le materie prime critiche individuate con il citato decreto o i rottami ferrosi hanno l’obbligo di notificare, almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’operazione, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari Esteri una informativa completa dell’operazione.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi tale obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. Le misure si applicano fino al 31.07.2022.

Contributo straordinario contro il caro bollette – Art. 37

  • Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettri- ca, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione Europea.
  • Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
  • La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1.10.2021 al 31.03.2022, rispetto al saldo del periodo dal 1.10.2020 al 31.03.2021.
  • Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10%.
  • Ai fini del calcolo del saldo, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’Iva, e il totale delle operazioni passi- ve, al netto dell’Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva presentate per i periodi indicati.
  • I soggetti tenuti al pagamento del contributo, che partecipano a un gruppo Iva, per determinare i saldi assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo Iva che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del Dpr 600/1973.
  • Il contributo è liquidato e versato entro il 30.06.2022, con modello F24. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entra- te sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
  • Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di Iva in quanto compatibili.
  • Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
  • Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell’energia elettrica, per il periodo dal 1.04.2022 al 31.12.2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acqui-sto, di produzione e di vendita dell’energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L’Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedi- menti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell’ambito di un piano straordinario di con- trolli sulla veridicità delle comunicazioni. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  • Ai fini dei riscontri e delle verifiche l’Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di Finanza, che utilizza anche i dati e agisce con i poteri a essa attribuiti per l’accerta- mento dell’Iva e delle imposte sui redditi.

Entrata in vigore – Art. 39

Il decreto è in vigore dal 22.03.2022.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli, Crema:
T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it   

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