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Amministrazione Srl News Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020
Amministrazione Srl News Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020

Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020

E’ stato pubblicato in G.U. del 26.10.2019 il D.L. n. 124


Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 27.10.2019


Si segnalano di seguito le principali novità:

Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione Art. 1

  • Chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
  • Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

Cessazione partita Iva e inibizione compensazione Art. 2

  • Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.

Contrasto alle indebite compensazioni Art. 3

  • La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
  • Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
  • Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

L’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti  Art. 4, cc. 1-17, pp. 1 e 2

I soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle citate ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

L’obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

  • L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.
  • Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all’effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine e con le modalità previste, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
  • Entro il termine previsto dei 5 giorni antecedenti la scadenza, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
    • a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
    • b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
    • c) i dati identificativi del bonifico effettuato.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine dei 5 giorni antecedenti la scadenza non abbiano provveduto all’esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta e non abbiano trasmesso allo stesso i dati previsti.

  • I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
  • Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano, entro il termine e con le modalità indicate i dati richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine o non inviino la richiesta di compensazione, ovvero inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
  • Laddove entro 90 giorni dal termine, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento al committente o richiedano la compensazione e trasmettano i dati richiesti, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
  • Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica, entro 5 giorni, mediante posta elettronica certificata a queste ultime l’effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell’effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest’ultimo, comunicano tale situazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei loro confronti.
  • Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le procedure previste, comunicando al committente tale opzione entro la data dei 5 giorni antecedenti la scadenza e allegando una certificazione dei requisiti richiesti, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della medesima scadenza:
    • a) risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
    • b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
  • Entro 90 giorni dal 27.10.2019 la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate mediante canali telematici e l’autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia stessa.
  • Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione prevista; con ulteriori provvedimenti possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni alternative a quella prevista, che consentano anche il tempestivo riscontro delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • Per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
  • Il soggetto obbligato in base alle nuove disposizioni che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997 (30% dell’importo non versato).
  • Chiunque, obbligato in base alle nuove disposizioni, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito ai sensi dell’art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, con l’applicazione delle soglie di punibilità ivi previste (reclusione da 6 mesi a 2 anni per un ammontare superiore a 100.000 euro per ciascuna annualità).
  • Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2020.

Reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera Art. 4, c. 17, pp. 3 e 4

  • Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui all’art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) Dpr 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’art. 17-ter Dpr 63371972 e alle agenzie per il lavoro.
  • L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche Art. 14

  • I file delle fatture elettroniche acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall’Agenzia delle Entrate sono memorizzati fino al 31.12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
    • a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
    • b) dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
  • A tali fini, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Dati registri e liquidazioni Iva messi a disposizione dall’Agenzia Entrate Art. 16

  • A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del proprio sito Internet, le bozze dei seguenti documenti:
    • a) registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 Dpr 633/1972;
    • b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
  • A partire dalle operazioni Iva 2021, oltre alle bozze di tali documenti, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante Art. 18

  • A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 è vietato l’utilizzo del contante al di sopra dei 2.000 euro. A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto è previsto per cifre superiori a 1.000 euro.
  • Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici Art. 21

  • La piattaforma tecnologica per i pagamenti elettronici può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.
  • Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono definite le regole tecniche di funzionamento di tale piattaforma tecnologica e dei relativi processi.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito Art. 23

  • A partire dal 1.07.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Registro unico degli operatori del gioco pubblico Art. 27

  • Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
  • L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 27.10.2019.

Divieto a esercizi commerciali con gioco pubblico Art. 30

  • Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’art. 80, c. 4 D.Lgs. 50/2016.

Iva prestazioni didattiche Art. 32

  • Sono operazioni esenti Iva di cui all’art. 10, c. 1, n. 20) Dpr 633/1972 non più le prestazioni didattiche di ogni genere, ma solo quelle d’insegnamento scolastico o universitario.
  • Le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
  • Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del 27.10.2019.
  • Le disposizioni hanno efficacia dal 1.01.2020.

Incentivi Conto Energia Art. 36

  • In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto di seguito previsto.
  • Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando, alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.
  • I soggetti che intendono avvalersi di tale definizione devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Riapertura del termine di pagamento della 1ª rata della definizione agevolata Art. 37

  • La scadenza di pagamento del 31.07.2019, prevista dall’art. 3, c. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24 D.L. 119/2018 per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (rottamazione-ter), è fissata al 30.11.2019.

Modifica alle sanzioni per reati di dichiarazione infedele, omessa, fraudolenta Art. 39

  • È’ punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
  • È punito con la reclusione da 3 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
    • a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
    • b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro 30.000.
  • È punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
    • a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
    • b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 2 milioni.
  • È punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 150.000.
  • È punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 150.000.
  • È punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
  • Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
  • È punito con la reclusione da 3 a 7 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
  • È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
  • È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 150.000 per ciascun periodo d’imposta.

Fondo di garanzia PMI Art. 41

  • Al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse ai sensi dell’art. 17, c. 2 D.Lgs. 102/ 2004 sono a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell’agricoltura di precisione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain.
  • La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e, comunque, nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono Art. 52

  • È stato istituito un fondo per il riconoscimento per l’anno 2019 e 2020 di un contributo, fino a esaurimento delle risorse, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato.
  • Con decreto sono disciplinate le modalità attuative della disposizione.

Disposizioni in materia di autotrasporto Art. 53

  • Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
  • I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a far data dal 27.10.2019 fino al 30.09.2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
  • I contributi erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 18.12.2013.
  • L’entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 20.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
  • Con decreto sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo.

Quota versamenti in acconto Art. 58

  • A decorrere dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (euro 5.164.570), nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell’Irpef e dell’Ires, nonché quelli relativi all’Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione Srl  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.

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