Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta: Decreto Lavoro in Gazzetta Ufficiale, le nuove misure
È in vigore dal 5 maggio il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023). Le nuove misure – alcune con decorrenza immediata, altre applicabili a partire dal 2024 – prevedono l’introduzione dell’assegno per l’inclusione che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, i nuovi incentivi per le assunzioni e la revisione delle regole di trasparenza dei contratti di lavoro. Previste, inoltre, nuove causali per la stipula di contratti di lavoro a termine, l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, la riduzione del cuneo fiscale e modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali in specifici settori.
Riportiamo di seguito una sintesi delle misure introdotte.
1) Riduzione del cuneo fiscale
Periodo: luglio 2023 – dicembre 2023
Beneficio: Aumento dell’Esonero parziale della quota IVS a carico del lavoratore, che passa al:
- 7% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede l’importo mensile di 1923 euro.
- 6% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali è compresa tra 1923 euro e 2692 euro.
2) Contratti a termine
Contratto a termine fino a 12 mesi: ACAUSALE
Contratto a termine post 12 mesi e fino a max 24 mesi: nuove causali
- causali disciplinate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU);
- Entro il 30 aprile 2024, per specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti, ovvero datore di lavoro e lavoratore, in assenza della previsione della contrattazione collettiva
- causale sostitutiva: l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi potrà avvenire per sostituire altri lavoratori.
3) Fringe benefit
Periodo: anno fiscale 2023
Beneficiari: lavoratori dipendenti con figli a carico
Benefici:
- Nuovo limite esenzione Fringe Benefit: Euro 3.000 euro. Rientrano anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
- Verrà predisposto un fondo per sostenere le famiglie e spingere la conciliazione vita-lavoro. Il fondo servirà a potenziare i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
4) Assegno unico universale
Si riconosce la maggiorazione dell’assegno unico universale, prevista solo per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, anche per i minori appartenenti a nuclei ove, al momento della
presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto.
5) Nuovo reddito di inclusione (in sostituzione del redditi di cittadinanza)
Periodo: dal 1° gennaio 2024
Beneficiari: nuclei familiari con disabili, minori, over 60.
Requisiti: I richiedenti devono essere residenti in Italia da almeno cinque anni e avere un Isee inferiore a 9.360 euro.
Beneficio: Il beneficio economico sarà pari a 6.000 euro annui (ovvero 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) e spetterà per 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previa sospensione di almeno un mese.
La percezione di lavoro dipendente o autonomo è compatibile con la misura entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
Contestualmente viene istituto, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa I nuclei familiari beneficiari dell’assegno per l’inclusione, una volta sottoscritto il Patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, da cui sono esclusi i pensionati, gli ultrasessantenni e i disabili. Il beneficiario è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia durata non inferiore ad un mese e, se part-time, un orario pari almeno al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:
- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro
non dista oltre 80 km dal domicilio.
Domanda: online portale INPS
6) Assunzione beneficiari assegno di inclusione
Destinatari: datori di lavoro privati
Beneficio:
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:
- 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro.
- al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro.
7) Assunzione giovani under 30 iscritti ad occupazione giovani
Periodo: assunzioni dal 1° Giugno – 31 Dicembre 2023
Destinatari: datori di lavoro private
Beneficio: incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante, di giovani:
- con meno di 30 anni
- che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione, cd. Neet
- registrati al programma “Iniziativa Occupazione Giovani”
Durata: 12 mesi
L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.
8) Semplificazione degli obblighi informativi ai lavoratori
L’obbligo informativo previsto dal D.lgs. n. 104/2022 (Ex Decreto Trasparenza) può ritenersi attuato con l’indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva, anche aziendale, per i seguenti istituti:
- durata del periodo di prova;
- formazione erogata dal datore di lavoro;
- ferie e altri congedi retribuiti;
- termini del preavviso in caso di recesso;
- retribuzione/compenso e i relativi elementi costitutivi;
- periodo e modalità di pagamento;
- la programmazione dell’orario normale di lavoro;
- lavoro straordinario e sua retribuzione (eventuali specifiche sui turni);
- variabilità della programmazione del lavoro;
- enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
L’azienda è tenuta a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche sui siti web, contratti collettivi e regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
9) Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
10) Ulteriori misure
Il decreto Lavoro prevede inoltre:
- misure per il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
- l’estensione dell’assicurazione INAIL agli studenti che svolgono l’alternanza scuola-lavoro;
- la sottoposizione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici;
- l’incremento del Fondo nuove competenze nel periodo di programmazione 2021-2027;
- specifiche misure per il settore dell’autotrasporto e il lavoro marittimo;
- il rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;
- incentivi per il lavoro delle persone con disabilità in favore degli enti del Terzo settore.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: